Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la Delibera ARERA n. 311/2019/R/idr con la quale sono state definite le direttive per il contenimento e la gestione della morosità nel servizio idrico integrato, recepite agli articoli 28 e 29 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

La bolletta deve essere pagata integralmente entro la data di scadenza. Se l’utente non provvede al pagamento entro tale data, decorsi 10 giorni solari dalla scadenza, in base alla delibera sopra richiamata, il Gestore avvia le procedure per l’invio delle comunicazioni previste dalla regolazione propedeutiche alle e le azioni per il recupero del credito che, in base alla tipologia di utenza e, nell’ambito di un percorso temporale definito, possono causare – qualora la morosità persista – la limitazione del flusso idrico, la sospensione dell’erogazione, la disattivazione dell’utenza con rimozione del contatore e cessazione del contratto di fornitura. In tale ultima fattispecie, oltre al pagamento degli importi dovuti, l’utente è tenuto a stipulare un nuovo contratto con il Gestore. Le azioni per il recupero del credito comportano, di norma,

l’addebito agli utenti interessati di costi ed interessi di mora nei limiti stabiliti dall’ARERA e previsti dalla normativa vigente, come peraltro disciplinato nel regolamento di utenza.

L’utente che riceve un sollecito di pagamento per una o più bollette insolute può evitare la prosecuzione delle azioni di recupero del credito saldando l’importo dovuto e inviando l’attestazione di pagamento, entro e non oltre il termine indicato nel sollecito, all’indirizzo mail credito.acque@acque.net.

Qualsiasi contestazione, opposizione o reclamo che l’utente finale ritenesse di fare in merito all’importo dei consumi fatturati e per ogni altro motivo, dovrà essere presentata ad Acque entro il termine di scadenza del pagamento indicato in fattura.

INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO
In caso di mancato pagamento entro la data di scadenza della fattura, verranno applicati i seguenti addebiti:

Utenze con tariffa domestica residente e pubblica non disalimentabile:

  • dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura: tasso unico di riferimento BCE aumentato di 3,5 punti percentuali

Utenze con altre tipologie di tariffa:

  • dal primo giorno successivo alla scadenza della fattura al 10° giorno: interessi legali
  • oltre il 10° giorno solare dalla data di scadenza fino al 60° giorno: interessi legali aumentati di 3,5 punti percentuali
  • oltre il 60° giorno solare dalla data di scadenza: interessi legali aumentati di 5 punti percentuali.

SOLLECITO BONARIO
In caso di morosità dell’utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all’utente medesimo un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata

COSTITUZIONE IN MORA
La comunicazione di costituzione in mora può essere inviata dal gestore all’utente finale moroso decorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della fattura, a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata. Nella comunicazione di costituzione in mora è indicato il termine ultimo entro cui è possibile effettuare il pagamento senza incorrere nelle azioni di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura. Tale termine non può essere inferiore a quaranta (40) giorni solari dalla data di ricevimento del sollecito bonario.

LIMITAZIONE, SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

Decorso il termine ultimo per il pagamento della morosità indicato nella comunicazione di costituzione in mora, senza che l’utente finale abbia saldato quanto dovuto, dimostrando l’avvenuto pagamento, il gestore ha facoltà di procedere alla limitazione, sospensione e disattivazione della fornitura, in base alla tipologia di utenza, secondo quanto stabilito dagli artt. 7 e 8 della Delibera ARERA 311/2019.

INDENNIZZI

In base alle previsioni dell’art.10 della Delibera ARERA 311/2019, se sussistono i presupposti, il gestore è tenuto a corrispondere all’utente finale gli indennizzi indicati di seguito.

Descrizione indennizzoImporto
Erronea sospensione o disattivazione di utente finale non disalimentabile€ 30,00
Erronea disattivazione di un utente domestico residente, fatto salvo quanto previsto al comma 7.5 dell’allegato A alla delibera ARERA 311/2019/R/IDR€ 30,00
Mancato invio della costituzione in mora prima dell’intervento di limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura€ 30,00
Erronea limitazione, sospensione o disattivazione nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità di cui all’Art. 6 dell’all. A alla delibera ARERA 311/2019/R/IDR€ 30,00
Limitazione, sospensione o disattivazione se:
– la stessa è avvenuta in anticipo rispetto alla costituzione in mora€ 30,00
– l’utente ha chiesto la rateizzazione, con le modalità previste all’art. 5 dell’all. A alla delibera ARERA 311/2019/R/IDR€ 30,00
– non è stato inviato il sollecito bonario di pagamento€ 10,00
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