Il pagamento della bolletta deve avvenire entro
la data di scadenza indicata. Trascorsi 5 giorni dalla scadenza, iniziano a decorrere
gli interessi di mora calcolati
all'interesse legale e, trascorsi 30
giorni dalla scadenza, sarà applicata
una maggiorazione di 5 punti
percentuali al tasso di interesse legale (Art.
45 Regolamento).
In caso di mancato pagamento, trascorsi
30 giorni dalla data della scadenza
della fattura, l'utente verrà messo
in mora. Alla scadenza indicata
nell'avviso di mora, qualora l'utente persista
nel non pagare le bollette, il servizio sarà sospeso.
Nel caso l'utente abbia provveduto, nel termine
di 30 giorni dall'avvenuta sospensione, al
pagamento delle bollette, delle eventuali spese
di recupero credito intraprese dall'azienda
e delle spese di riattivazione, il servizio
sarà ripristinato, dopo aver dimostrato
l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura oltre
30 giorni, il contratto sarà considerato
risolto e sarà attivata la procedura
di recupero crediti, ponendo
a carico dell'utente tutte le spese che il
gestore si troverà a sostenere (Art.
45 Regolamento).