REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (Ambito Territoriale n° 2 del Basso Valdarno) Aggiornato alle ultime modifiche dell'Autorità di Ambito (deliberazione del CDA n° 21 del 25/5/2009), adottate da Acque SpA con deliberazione del CDA dal 15/7/2009
REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 1.2 - COMPITI E ATTRIBUZIONI DELL’AZIENDA ACQUE S.P.A.
ART. 1.3 - FINALITÀ DEL REGOLAMENTO DI FOGNATURA
ART. 1.4 - DEFINIZIONI ART. 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
ART. 2.1 - NORME PRINCIPALI
ART. 2.2 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IDRICI ART. 3 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO
ART. 3.1 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ART. 3.1.1 – LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, MUNITA DI IMPIANTO DI
DEPURAZIONE, CHE RECAPITA IN CORPI D’ACQUA SUPERFICIALE
ART. 3.1.2 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA, SPROVVISTA DI IMPIANTO
DI DEPURAZIONE, CHE RECAPITA IN CORSI D’ACQUA SUPERFICIALE
ART. 3.1.3 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO. ORDINANZE DEL SINDACO
ART. 3.2 - AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ED
ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN PUBBLICA FOGNATURA
ART. 3.2.1 – SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA
ART. 3.2.2 - LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI
ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA AFFERENTE AD IMPIANTO DI
DEPURAZIONE GESTITO DA ACQUE S.P.A.
ART. 3.2.3 - OBBLIGO DI DISINFEZIONE PER GLI SCARICHI SANITARI
ART. 3.3 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI ART. 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE
ART. 4.1 – ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ART. 4.2 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI AD ACQUE REFLUE DOMESTICHE
ART. 4.3 - ALLACCIAMENTO SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ART. 5 – MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO
ART. 5.1 - GENERALITÀ
ART. 5.2 - COLLEGAMENTO AI COLLETTORI ESISTENTI
ART. 5.3 - ALLACCIAMENTI DI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE E INDUSTRIALI
ART. 5.4 - PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE IN SEDE STRADALE
ART. 5.5 - IMMISSIONE TRAMITE PREDISPOSIZIONI ESISTENTI
ART. 5.6 - ONERI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI CONDOTTI
ART. 5.7 - NORME TECNICHE PER L’ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA PUBBLICA
ART. 5.8 - DISPOSIZIONI TECNICHE PER LO SCARICO DEI LIQUAMI IN PUBBLICA FOGNATURA
ART. 5.9 - IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE (PRETRATTAMENTO)
ART. 5.10 - STRADE PRIVATE
ART. 5.11 - CONFORMITÀ DELLE OPERE - VISITE DI CONTROLLO ART. 6 – DISCIPLINA ECONOMICA CON L’UTENZA
ART. 6.1- TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
ART. 6.1.1 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE DOMESTICHE E/O ASSIMILABILI
ART. 6.1.2 - TARIFFA RELATIVA ALLE UTENZE INDUSTRIALI
ART. 6.2 - CAMBIO DEL TITOLARE DI UTENZA INDUSTRIALE
ART. 6.3 - MODULO DI DENUNCIA DELLE ACQUE PRELEVATE E SCARICATE
ART. 6.4 - CAMPIONAMENTI AI FINI TARIFFARI
ART. 6.5 - RICHIESTA DI ESENZIONE DALLA TARIFFA DI FOGNATURA E DEPURAZIONE ART. 7 – SISTEMA SANZIONATORIO
ART. 7.1 - SANZIONI INISTRATIVE
ART. 7.2 - SANZIONI PENALI
ART. 7.3 - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 8 – NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 8.1 - DISPOSIZIONI INERENTI LE PUBBLICHE FOGNATURE
ART. 8.2 - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO
ART. 8.3 - RILASCIO ATTI E CERTIFICAZIONI
ART. 8.4 - SOSTITUZIONE DELLE REGOLAMENTAZIONI PRECEDENTI
PREMESSA
L’Autorità di Ambito n°2, denominata “Basso Valdarno”, con
deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della
legge 36/94 e ai sensi della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico
Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al
Gestore Unico Acque S.p.A.
Acque S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito
dall’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e
distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e
depurazione delle Acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia
ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n.
36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui,
nell’ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle
disposizioni attuative della Regione Toscana.
AMBITO DI EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
L’esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:
Altopascio, Barberino Val D’Elsa, Bientina, Buggiano, Buti, Calci,
Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme,
Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi,
Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina, Empoli, Fauglia,
Fucecchio, Gambassi, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lorenzana,
Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo,
Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Val
d’Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Poggibonsi,
Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Gimignano, San
Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Maria a
Monte, Terricciola, Uzzano, Vecchiano, Vicopisano, Villa Basilica e
Vinci.
ART. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
Il presente regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti
all’A.A.T.O. n. 2 nei quali il servizio Acquedotto sia assunto dalla
società Acque S.p.A., in seguito denominata in breve col termine
“Gestore”. Esso regola le modalità d’erogazione del servizio e i
rapporti fra gestore ed utente.
Il Regolamento è soggetto a revisione triennale. Le future revisioni
apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e Autorità di Ambito,
sentito il parere delle Associazioni Consumatori maggiormente
rappresentative, saranno portate a conoscenza degli utenti.
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all’alimentazione di uno o più utenti
Autolettura: è la rilevazione da parte dell’utente e la successiva
comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico
del contatore
Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita
una corretta suddivisione del consumo effettuato nell’arco di un
determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe
Contatore: è lo strumento per la misurazione dell’acqua erogata
Contratto di fornitura: è l'atto con cui è stipulato fra l’utilizzatore
della risorsa idrica e il gestore del servizio idrico integrato
l'impegno al rispetto del presente Regolamento.
Deflusso: passaggio d’acqua attraverso una tubazione
Deposito cauzionale: è l’importo che è versato dall’utente, che non
effettua il pagamento della bolletta tramite bonifico automatico
bancario, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a
fronte del consumo effettuato dallo stesso.
Derivazione: prelevamento di parte dell’acqua da una condotta all’altra
Disattivazione: è la sospensione della fornitura a seguito della
disdetta del contratto da parte dell’utente con sigillatura o rimozione
del contatore
Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l’allacciamento dalla condotta principale
Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui
segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto
stesso
Richiesta d’allacciamento: è la richiesta con cui s’inizia la pratica
per l’effettuazione dei lavori necessari all’erogazione del servizio
idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura
Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai
consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto
corrente bancario intestato all’utente
Ente Gestore: è il soggetto che esercita l’attività di distribuzione e
fornitura dell’acqua a seguito di affidamento da parte dell’AATO 2
Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l’applicazione di una
tariffa piuttosto di un’altra a seguito dei consumi effettuati
Fornitura per uso privato: è l’erogazione dell’acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità
Fornitura per uso pubblico: è l’erogazione dell’acqua a scopi di pubblica utilità
Indennizzo automatico: è un importo che è riconosciuto all’utente nel
caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati
nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla
stessa Carta.
Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del gestore, dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di
consuntivare i consumi dell’utente.
Limite tra proprietà pubblica e privata: in caso di strade private ad uso pubblico, così definite sulla base della documentazione allegata all’istanza dell’utente comprovante l’uso pubblico della strada secondo i requisiti di legge e secondo la normativa e la giurisprudenza corrente, tale limite, ai fini della collocazione del contatore, sarà inteso come limite tra proprietà privata ad uso pubblico e proprietà privata.
Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri
Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all’acqua
all’interno della conduttura espressa in atmosfere
Metro cubo: è l’unità di misura dell’acqua ed è equivalente a 1.000 litri
Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l’alloggiamento
ed il riparo del contatore e dei rubinetti d’intercettazione
Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore
d’utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il
guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di
famiglia.
Portata istantanea: misura della quantità d’acqua che passa nell’unità di tempo
Pozzetto: manufatto che consente l’accesso ad apparecchiature interrate
Presa stradale: derivazione d’allacciamento dalla condotta principale
Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico
del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione
dell’impianto di competenza del gestore o per altri interventi del
gestore a seguito di richiesta dell’utente o d’altro soggetto
interessato alla prestazione, e la determinazione del programma
temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore.
Punto di consegna:
• Per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
• Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è
rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà
pubblica e privata
• Per condomini e/o utenze multiple esistenti, serviti da un’unica presa, e contatori
divisionali posti all’interno del condominio con contratti singoli e
sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi
rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata
• Per condomini e/o utenze multiple serviti da un’unica presa, e contatori divisionali
posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di
contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il
punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale
posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata
• Per condomini e/o utenze multiple serviti da un’unica presa, e contatori divisionali
posti all’interno del condominio con contratti singoli e provvisti di
contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al
condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal
contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e
privata
Riattivazione: è il ripristino dell’alimentazione del punto di consegna
che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione
della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione
di cui al presente regolamento.
Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori
della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un
contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di
singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore
del servizio.
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle
apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell’erogazione della risorsa idrica.
Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed
alle apparecchiature ivi allocate
Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di
fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel
contratto stesso
Tipologia d’utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto
di fornitura in relazione all’utilizzo che s’intende effettuare della
risorsa idrica.
Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica
cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i
diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente
regolamento.
Unità immobiliare: è la singola unità abitativa o in cui si svolge
attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei
regolamenti edilizi
Utente: è l’utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o
giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il
gestore
Voltura dell’utenza idrica: si ha voltura dell’utenza idrica quando c’è
una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in
cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si
sostituisca un nuovo titolare.
ART. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL’ACQUA)
La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero
misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore
nei casi d’usi occasionali e con durata limitata (spettacoli
viaggianti, feste popolari, etc.).
Il Gestore garantisce che l’acqua erogata ha caratteristiche chimiche
ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano
secondo le vigenti norme.
Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di
volta in volta, forniture d’acqua non potabile o comunque per usi per
la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e
modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall’utente nel
contratto di fornitura.
DISPOSIZIONI GENERALI
In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al
contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di
fornitura nonché ai diversi tipi di usi dell’acqua. In particolare si
applicano le seguenti disposizioni.
ART. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO
Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d’allacciamento e
da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di
fornitura dell'acqua sono intestati come segue:
a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento
può essere intestato al proprietario dell’immobile o alla persona
fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, l’immobile entro il
quale deve essere utilizzato il servizio;
b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da
più appartamenti è intestato come segue:
o Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell’utenza da parte di più
utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei
fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in
solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;
o In caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di
fornitura sarà sottoscritto dall’Amministratore di condominio o,
comunque, da persona allo scopo delegata dall’amministratore stesso;
tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle
somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è
intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione.
Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni
caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o
sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle
precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.
Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua,
l’utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d’apposito
contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.
L’allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti
effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui
l’utente non abbia accettato il preventivo
Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai
contratti sono a carico degli utenti.
Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di
cui all’articolo precedente, rescinde il contratto stesso e a lui
subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure trattandosi dello
stesso soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali.
L’utente ha altresì l’obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione
nella titolarità dell’utenza, ivi compreso il decesso del titolare
della fornitura.
Il nuovo soggetto possessore dell’immobile, che vuole continuare ad
usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto
a suo nome.
In caso d’omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno
in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che
il precedente utente; resta ferma per il gestore la facoltà di
procedere alla sospensione della fornitura.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei
bolli, del deposito cauzionale come previsto all’Art 2 punto 7, del
corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e di
quant'altro dovuto (vedi allegato).
La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo
contratto da parte del nuovo utente.
I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31
dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d’anno in
anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni
diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente
indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.
Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura
dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi
agli uffici preposti, citando il numero d’utenza o quei dati che
possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e
dichiarando la lettura finale del contatore.
La disdetta comporta la rimozione del contatore entro gli standard di
qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal
tariffario per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto
contrattuale, con l’emissione dell’ultima fattura a saldo dei consumi
fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della
cauzione in assenza dei debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la
disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato
esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione
accessibile il recedente dal contratto deve garantire l’accesso al
contatore al personale del gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli
effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall’utente, che
rimane titolare dell’utenza e quindi responsabile d’eventuali consumi
e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un’utenza deve comunicare il recesso dal contratto di
fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la
detenzione, a qualsiasi titolo dell’immobile. La mancata comunicazione
comporta l’assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio,
del pagamento dei servizi erogati.
Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge
consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è
riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento
costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente
intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo
contratto ed al pagamento esclusivamente dell’imposta di bollo ad esso
relativa.
L’utente interessato alla riattivazione di un’utenza idrica,
precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere
alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché
al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del
corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di
quant’altro dovuto.
Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.
Se il punto di allacciamento si trova all’interno della proprietà
privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e
quella privata, in luogo accessibile dal gestore.
ART. 9 – TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO
Le forniture si distinguono in:
Forniture per uso privato
Forniture per uso pubblico
Le forniture per uso privato sono le seguenti:
Utenza domestica - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l’utenza che utilizza l’acqua per l’alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all’interno d’unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l’utilizzo dell’acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.
Utenza produttiva - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un’attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere;
Utenza per allevamento - rientra in tale tipologia l’utenza che utilizza l’acqua per l’abbeveramento del bestiame.
L’attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell’uso prevalente. A tale scopo l’utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d’uso. Nel caso prevalga l’utilizzo domestico, i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.
Le forniture per uso pubblico sono attribuite agli impianti ed edifici pubblici come meglio specificato al successivo articolo 10.
Per tutte le tipologie d’uso e categorie contrattuali è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile per:
il riempimento di piscine private. Per le piscine di proprietà pubblica o privata, destinate ad un’utenza pubblica, quali piscine pubbliche o ad uso collettivo inserite in strutture adibite ad attività turistico alberghiere o agrituristiche o ricettive, le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto gestore del servizio idrico integrato.
il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli ad uso privato, svolto nell’ambito di un’attività produttiva, ad eccezione dei casi espressamente previsti nell’art. 15 Bis del presente regolamento.
L’alimentazione d'impianti d’irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie d’irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l’impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
L’innaffiamento e l’irrigazione delle superfici adibite ad attività sportive sia pubbliche che private. Tale divieto entrerà in vigore a partire dal 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).
L’irrigazione connessa con un’attività produttiva.
L’alimentazione degli impianti di climatizzazione e in genere di qualsiasi altro tipo d’impianto, se tale risorsa viene utilizzata come elemento scambiatore di calore in ciclo aperto, fatti salvi i casi in cui sia effettuato il riuso. Tale divieto vale per gli impianti di condizionamento installati a partire dal 28/5/2008 (data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008).
le operazioni di pulizia e lavaggio delle fosse biologiche.
Fatto salvo quanto previsto per le utenze ad uso diverso da quello domestico dall’art. 15 del presente Regolamento, nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal gestore ed emesse dai sindaci, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l’utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico- sanitario e idro-potabile, ivi inclusa l’irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli utilizzati dai componenti del nucleo familiare.
All’interno della categoria contrattuale Utenza domestica si distinguono due classi tariffarie:
Domestica I — da applicarsi agli utenti che dimostrino un titolo di residenza presso l’abitazione ove si presta la fornitura;
Domestica 2 — da applicarsi alle altre utenze non rientranti nella Domestica 1.
Nel caso di utenza domestica, alla stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l’utenza in base alla classe contrattuale indicata dall’utente, salvo presentazione entro 6 mesi di opportuna certificazione (es.: certificato di residenza) comprovante la classe contrattuale dichiarata. Il Gestore avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica 2 a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualora l’utente non fornisca entro il termine previsto la relativa certificazione.
All’interno della fornitura per uso pubblico si distinguono in fine tre tipologie tariffarie:
Pubblica comunale - da applicarsi a tutti gli impianti ed edifici comunali che rispondano ad entrambi i seguenti requisiti:
gestiti nelle seguenti forme:
direttamente dai Comuni, anche in forma associata
indirettamente dai Comuni tramite forme societarie la cui proprietà sia interamente comunale
che la gestione comporti, anche parzialmente un onere diretto o indiretto a carico del Bilancio dei Comuni;
Idranti e fontanelle - da applicarsi agli idranti e fontanelle comunali.
Pubblica - da applicarsi alle altre casistiche previste dall’art. 10, diverse da quelle indicate ai precedenti punti a) e b) del presente comma.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d’acqua potabile. Ad ogni tipologia d’utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla competente Autorità d’Ambito.
Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al
soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le
esigenze connesse ad una collettività cittadina.
Sono pertanto considerati impianti d’uso pubblico: gli edifici e gli
impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a
pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano
attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle
stesse o affidati a Società senza fini di lucro riconosciute dalle
stesse Amministrazioni.
ART. 11 - REALIZZAZIONE D’ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE
La realizzazione degli impianti di cui al precedente art. 10, è
eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle
province, delle regioni e dello Stato.
Tutti gli allacciamenti, e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta
dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono
realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed
eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di
manifestazioni, fiere, sagre, etc. saranno conteggiati a forfait.
ART. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO
E' fatto rigoroso divieto:
a) di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi
dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane, dei
fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d’altro materiale equivalente,
allo scopo di convogliare acqua;
b) di prelevare acqua dalle bocche d’innaffiamento stradale e dei
pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle
persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;
c) di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d’incendi.
Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, sarà proceduto alla denuncia del fatto all'autorità competente.
FORNITURE PER USO PRIVATO
In questa sezione si dettano le norme relative all’instaurazione del rapporto di utenza.
ART 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA
La legittimazione a richiedere l’instaurazione del rapporto di
fornitura di acqua appartiene al proprietario dell’immobile o alla
persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da
dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
l’immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.
Per le richieste d’allacciamento ad edifici ancora allo stato di
progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale
sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti con
esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del
fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile
indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del
contatore, concordata tra Gestore e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato .dwg o .dxf.
La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su
apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal
richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente
al numero di linea verde aziendale (call-center), e sottoscritta per
accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al
momento della redazione del preventivo di spesa.
Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del
richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa
necessari in base alle disposizioni vigenti.
La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo.
Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni
unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed
economiche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un
contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e
privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso
immobile o in immobili vicini. In particolare nel caso di nuove
forniture che, di fatto, risultano essere riattivazioni di utenze già
esistenti e debbano sostenere un onere tale da non giustificare
l’esigenza di adeguarsi alle disposizioni generali, anche a seguito di
positiva valutazione da parte dell’Autorità, si potrà derogare a tale
norma.
ART. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA
Nel caso di richiesta d’allacciamento alla rete idrica per uso diverso
da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di
revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si
verifichino condizioni eccezionali d’erogazione o di servizio, o
sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Il
Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono
portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il
servizio con la stipula di un contratto di fornitura “limitato ed
interrompibile”. Le condizioni d’esercizio offerte dal Gestore possono
prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura
può essere sospesa.
Ai sensi dell’art. 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale n. 29/R del 26/5/2008, è vietato l’uso
dell’acqua proveniente da pubblico Acquedotto per il lavaggio di
automezzi svolto nell’ambito di un’attività produttiva; tale uso è
consentito qualora tale attività sia direttamente connessa allo
svolgimento di un servizio pubblico locale; l’uso può anche essere
consentito ad attività produttive, previo parere dell’Autorità di
Ambito, qualora sussistano le seguenti condizioni:
• disponibilità di risorsa;
• impossibilità di utilizzare acqua di reti alternative;
• disponibilità di impianti e tecnologie che consentano di ottenere consumi non superiori a 90 Litri per automezzo.
A seguito della richiesta d’allacciamento, e d’ogni richiesta, che
preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente il
Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei
lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso.
Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità
tecniche d’esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte
del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche
per accedere all’eventuale firma del contratto di fornitura, la stima
dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni
eventualmente necessarie per l’esecuzione del lavoro.
I tempi massimi garantiti per l’esecuzione dei lavori sono indicati
nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto
del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del
richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del
Servizio Idrico Integrato.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità
di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di
validità e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto
successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete
idrica cittadina dei comuni aderenti ad Acque S.p.A..
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in
assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d’acqua dalla rete idrica sono consentiti per le
destinazioni indicate nel contratto di fornitura. E’ pertanto vietato
l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle
dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati
abusivi.
Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del
contratto, delle normative d’uso da parte dell’utente e di qualsiasi
altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere
immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda
necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto
di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell’utente.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al
pagamento della penalità prevista dall'art. 49 del presente
regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l’erogazione
senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove
possibile, data comunicazione all’utente.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, -
oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma
precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al
momento della loro fatturazione, moltiplicata per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da
eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la
penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno
applicate.
Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno
denunciati e perseguiti a norma di legge.
E’ fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore.
L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto
di fornitura per colpa dell’utente e il pagamento di una penale di cui
al successivo art. 49 del presente regolamento.
ART. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE
Nelle strade e piazze classificate comunali (o provinciali o statali,
comprese nel territorio comunale) ove già esiste la conduttura
dell'acqua potabile del gestore, entro i limiti del quantitativo
d’acqua dallo stesso riconosciuto disponibile e sempre che condizioni
tecniche non vi si oppongano, il Gestore é tenuto alla concessione
d’acqua per uso domestico e per altri usi ed ha diritto di esigere i
corrispettivi da esso stabiliti.
Nelle strade o piazze pubbliche non provviste di tubazioni stradali di
distribuzione, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento,
compatibilmente con il programma di interventi previsto nel piano
d’ambito.
Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il
Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato
da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di
realizzazione della tubazione stradale, fatto salvo eventuali parziali
contributi alla realizzazione da parte del Gestore stesso e/o delle
Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore rimane responsabile della manutenzione delle canalizzazioni
idriche messe in opera e potrà disporne anche per eventuali altri
allacciamenti d’utenza.
Nel caso in cui, per eseguire l’allacciamento sia necessario collocare
in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi,
l’utente dovrà dichiarare di aver provveduto a richiedere le necessarie
autorizzazioni di terzi sollevando il Gestore da ogni e qualunque
controversia che potesse insorgere.
Le tubazioni idriche stradali, anche se costruite a spese o col
contributo degli utenti, rimangono di proprietà demaniale, come pure le
derivazioni (o allacciamenti) costruite con onere a carico degli utenti.
Tutte le manovre, verifiche, manutenzioni e riparazioni sulle
derivazioni dalla presa stradale fino al punto di consegna compreso
spettano esclusivamente al Gestore e sono pertanto vietate agli utenti
o a chiunque altro, sotto pena del pagamento delle penalità previste al
successivo articolo 49 e con riserva d’ogni altra azione a norma di
legge da parte del Gestore.
ART. 20 - MISURATORE DI UTENZA - CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA
I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore
sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul
muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo in
posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione
rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.
In caso di utenze raggruppate servite da un unico misuratore, a valle
del quale siano presenti singoli contratti di fornitura tra le singole
unità immobiliari e il gestore come previsto all’art. 44 del presente
Regolamento, il contatore divisionale sarà collocato, salvo diversa
disposizione da parte dell’utente, in coerenza con la collocazione
degli altri contatori divisionali sempre che ne sia consentita
l’accessibilità. Al momento dell'installazione del misuratore il
gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti
indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire
inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò,
il gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori
modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli
inconvenienti di cui sopra.
Tutti gli apparecchi di misura sono provvisti d'apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore.
Lo sportello a protezione del misuratore è fornito dal Gestore. Sono a carico dell’utente le spese per la posa in opera dello stesso e le successive manutenzioni.
L’utente è considerato consegnatario del contatore e dei relativi
accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del contatore
stesso.
L'utente deve pertanto provvedere, con la diligenza del buon padre di
famiglia, affinché le suddette apparecchiature ed il tratto di
derivazione esistente nella sua proprietà siano preservati da
manomissioni e da danneggiamenti ed è pertanto responsabile di
qualunque manomissione o danno a loro arrecati anche da terzi o ignoti.
La rottura del contatore causata dal gelo è imputabile all'utente se
questi non attua i provvedimenti idonei ad evitare tale evento. In
questo caso all'utente sarà addebitata la spesa per la sostituzione
dell'apparecchio misuratore, prevista dall'apposito tariffario di cui
al successivo art. 49.
ART. 21 - SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE
L’utente può richiedere lo spostamento del contatore, a proprie spese,
che verrà eseguito esclusivamente dal personale di Acque S.p.A.; il
medesimo utente provvederà, a proprie spese, all’allacciamento degli
impianti interni fino alla nuova ubicazione del contatore.
E’ facoltà del Gestore imporre lo spostamento del misuratore, a spese dell’utente, quando ragioni di sicurezza o prevenzione lo consiglino. Lo spostamento potrà, in deroga a quanto sopra previsto, essere eseguito con spese a carico del Gestore quando la necessità dello spostamento derivi da una maggiore facilità d’accesso per il Gestore.
Lo sportello a protezione del misuratore è fornito dal Gestore. Sono a carico dell’utente le spese per la posa in opera dello stesso e le successive manutenzioni.
Lo sportello a protezione del misuratore è fornito dal Gestore. Sono a
carico dell’utente le spese per la posa in opera dello stesso.
In caso di guasto o di palese imperfetto funzionamento del contatore,
l’utente ha l’obbligo di darne immediato avviso al Gestore.
Qualora il contatore dovesse risultare deteriorato o illeggibile per
cause non imputabili all’utente, verrà sostituito a cura e spese del
Gestore.
E’ diritto-dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore
allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per
intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di
consumi eccessivi d’acqua dovuti a perdite occulte a valle del
misuratore stesso.
ART. 22 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE
Quando l'utente ritenga erronee le indicazioni del contatore potrà
richiedere la verifica del contatore che è effettuata dal Gestore con
proprio personale e proprie attrezzature o per mezzo di ditte esterne
incaricate del servizio.
Nel caso in cui si renda necessario rimuovere il contatore per
effettuare la verifica lo stesso verrà sostituto con un nuovo contatore
previa autorizzazione dell'utente.
I contatori sono ritenuti idonei quando la loro tolleranza risulta
compresa nella percentuale del 5% in più o in meno e in questo caso
l'utente sarà tenuto, per la verifica effettuata, al pagamento di un
corrispettivo previsto nel tariffario che sarà addebitato nella prima
fattura utile. Nel caso che il contatore rientri nei limiti di
tolleranza non sarà sostituito e all'utente sarà addebitato il costo
della verifica (solo se avvenuta entro i termini previsti dalla carta
del Servizio). Resta ferma la possibilità per l’utente di avvalersi di
quanto previsto all’art. 43 del presente Regolamento qualora ne
ricorrano i prerequisiti. Qualora sia, invece, riscontrato l'irregolare
funzionamento dell'apparecchio misuratore di cui era stata richiesta la
verifica, lo stesso, se non si fosse ancora provveduto, sarà sostituito
e si procederà al ricalcolo dei consumi dal momento in cui
l'irregolarità si è prodotta, se determinabile. Non si può in ogni
caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura di saldo
fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa
bolletta. Il ricalcolo sarà effettuato applicando ai consumi rilevati
la percentuale di scostamento indicata dalla verifica o, ad
insindacabile giudizio del Gestore in base ai consumi storici rilevati
sull'utenza e/o in base al consumo rilevato successivamente alla
verifica stessa. La conseguente rettifica delle fatturazioni è regolata
all’art. 3.c della carta del Servizio.
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento
gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua
all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal
personale del Gestore o dallo stesso incaricato.
I dipendenti e/o gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di
riconoscimento, hanno pertanto la facoltà di accedere alla proprietà
privata, sia per le periodiche verifiche dei consumi sia per accertare
alterazioni o guasti nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e
comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio,
sia in relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
In caso d’opposizione od ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di
sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida
scritta, di almeno 24 ore, fino a quando le verifiche abbiano avuto
luogo e sia stata accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza
che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di
sorta da parte dell’utente. La diffida non è richiesta ove ricorrano
speciali ed eccezionali circostanze. Restano comunque fermi gli
obblighi contrattuali di entrambe le parti e salva ogni riserva di
esperire ogni altra azione a norma di legge da parte del Gestore.
Resta altresì salvo il diritto del gestore di risolvere il contratto di
fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque
maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a
provvedere nel termine di 20 giorni.
La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.
L’utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell’utente previo appuntamento.
Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.
Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l’utente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dall’art. 49, lettera l) del presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.
Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.
E’
fatto assoluto divieto all’utente di manomettere, i sigilli predisposti
dal Gestore al contatore, nonché quelli apposti per la sospensione
dell'erogazione dell'acqua nel caso di morosità nei pagamenti o per
altri motivi.
La manomissione dei sigilli comporterà il pagamento
da parte dell’utente della penalità prevista dal tariffario, salvo il
diritto del Gestore di denunciare il fatto alle competenti Autorità
qualora nella manomissione dei sigilli si riscontri fatto doloso.
Nella nicchia o nel pozzetto ove è installato il contatore, devono
sussistere esclusivamente gli impianti installati dal Gestore e le
opere di collegamento private, necessarie per l’adduzione dell’acqua
all’ utente.
Nell'eventualità sia accertata, da parte del Gestore, l'inosservanza di
quanto stabilito al precedente comma, l’utente dovrà provvedere
immediatamente al ripristino a sue spese dell'impianto.
Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni
di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza
maggiore od a necessità di lavori.
Pertanto le utenze che, per la loro natura, richiedano un’assoluta
continuità di servizio dovranno provvedere all’installazione di un
adeguato impianto di riserva.
Per sopperire a fabbisogni d’emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore
avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia
agli impianti privati sia a quelli pubblici.
Il Gestore s’impegna ad informare gli utenti nei modi più adeguati alla circostanza
ART. 27 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del
contatore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore che
funge da verbale.
Il personale incaricato dal Gestore dell’effettuazione delle operazioni
suddette deve invitare l’utente a sottoscrivere, previo controllo, il
modulo suddetto. Una copia del verbale è rilasciata all’utente. In caso
d’assenza dell’utente l’intervento potrà in ogni caso essere eseguito e
copia del verbale sarà inviata, a mezzo servizio postale, direttamente
al domicilio dell’utente.
I contatori dell'acqua non possono essere rimossi o spostati se non per
mezzo dei dipendenti del Gestore o da personale incaricato dallo stesso.
Il Gestore provvede alla manutenzione dei contatori di sua proprietà ed
ha facoltà di cambiare gli stessi quando lo ritenga opportuno, senza
obbligo di preavvisi e seguendo la procedura di cui ai commi precedenti.
L’impianto per la distribuzione dell’acqua a valle dell’apparecchio
misuratore e la relativa manutenzione è eseguita a cura e spese
dell’utente.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa
vigente, ad una ditta con i requisiti di cui alla L. 46/90.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali che riterrà
necessarie e di collaudare o verificare, dal lato tecnico ed igienico,
gli impianti interni, prima che gli stessi siano posti in servizio e,
successivamente ogni qual volta lo ritenga opportuno.
Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e
scegliere il luogo per la derivazione della presa stessa e per
l'installazione del contatore, che dovrà trovarsi in luogo di facile
accesso.
Il richiedente, l'allacciamento idrico, è tenuto a pagare i
corrispettivi dovuti alle tariffe previste, restando a carico del
Gestore tutte le opere necessarie per l'allacciamento idrico, compreso
i lavori di preparazione della nicchia ove sarà installato il
contatore, nonché la posa in opera dello sportello, le cui
caratteristiche e misure saranno di volta in volta comunicate al
richiedente.
Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del
contatore a spese dell’utente, qualora il contatore stesso, venga - per
modifiche ambientali fatte eseguire dall’utente - a trovarsi in luogo
poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.
L’utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di
tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore
d’eventuali impedimenti che ritardino l’esecuzione dei lavori. In caso
d’inadempienza, il Gestore ha facoltà di procedere all’esecuzione
d’ufficio con addebito all’utente dei costi sostenuti nella prima
fatturazione utile.
L’utente infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e
puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori
dell'acqua.
Il Gestore si rende disponibile all’installazione di idranti
antincendio, che faranno parte integrante della rete acquedottistica,
secondo le disposizioni delle Autorità competenti. Tali idranti, che
avranno essenzialmente il compito di alimentare i mezzi antincendio dei
VVF e quelli della Protezione civile, verranno ubicati nelle aree
individuate dalle Autorità competenti tenendo conto delle
caratteristiche tecniche delle reti di distribuzione. I Comuni si fanno
carico della spesa e dei consumi idrici connessi.
ART. 30 BIS – DISPOSITIVI DI LIMITAZIONE ALL’UTILIZZO DELLA RISORSA IDRICA PROVENIENTE DA PUBBLICO ACQUEDOTTO PER GLI EDIFICI APERTI AL PUBBLICO
In tutti gli edifici pubblici o privati aperti al pubblico o comunque destinati a pubblico servizio è fatto obbligo di installare sistemi di ottimizzazione e limitazione delle portate prelevate dal rubinetto quali ad esempio limitatori di flusso, diffusori, limitatori di pressione, vaporizzatori, ovvero, qualora più rispondenti alla destinazione d’uso degli edifici, di sistemi di interruzione di flusso quali temporizzatori, pedivella e fotocellula.
Entro il termine del 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008) gli enti dovranno provvedere all’adeguamento delle strutture esistenti in relazione agli obblighi di cui al precedente comma.
Tutte le fontanelle pubbliche, così come previsto all’art. 5 c. 1 della L.36/1994, devono essere dotate di apposito strumento di misurazione delle portate derivate. Acque S.p.A. provvede quindi a dotare di contatore tutte le fontanelle pubbliche esistenti sul territorio gestito.
Tali utenze saranno intestate alle amministrazioni comunali che ne assumeranno gli oneri per la relativa manutenzione.
In tal senso Acque spa si riserva di proporre alle singole amministrazioni comunali forme di collaborazione per la gestione e il riordino delle fontanelle pubbliche.
I Comuni e comunque coloro ai quali è affidata la gestione delle fontane pubbliche dotano le stesse di limitatori di portata e di sistemi d’interruzione automatica di flusso, salvo che ciò sia incompatibile con le caratteristiche di particolare pregio storico ed architettonico.
I Comuni dotano d’impianti di ricircolo le vasche di arredo ed i giochi d’acqua alimentati con acqua proveniente da pubblico acquedotto installati in aree pubbliche.
Entro il termine del 28/5/2009 (365 giorni dalla entrata in vigore del Regolamento di attuazione dell’art. 8 bis della Legge regionale 21/7/1995, emanato con Decreto della Giunta regionale n. 29/r del 26/5/2008) gli enti dovranno provvedere all’adeguamento dei fontanelli, delle fontane e dei giochi d’acqua e vasche di arredo esistenti in relazione agli obblighi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.
ART. 31 BIS - DISPOSIZIONI PER IL RISPARMIO IDRICO
Ai fini di consentire la riduzione e l’ottimizzazione dei consumi di
acqua erogata all’interno del servizio idrico integrato dell’Ambito,
tutti gli utenti sono obbligati ad adottare i comportamenti, a
realizzare le misure e le prescrizioni ed a sottostare alle limitazioni
e divieti previsti dal Regolamento di attuazione dell’Art. 8 bis della
L.R. 81/1995 emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 29/R del 26/5/2008
La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di
consegna è effettuata a cura e spese da parte dell’utente il quale si
assume anche l’onere per la corretta manutenzione di tutte le
componenti installate.
Tali lavori dovranno essere affidati, nel rispetto della normativa
vigente, ad una impresa con i requisiti di cui alla Legge 46/90. Gli
installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di
conformità.
Il Gestore si riserva di formulare le prescrizioni tecniche in
proposito in aggiunta a quanto di seguito indicato.
ART. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
Le tubazioni costituenti gli impianti privati alimentati dal pubblico
Acquedotto devono essere realizzate seguendo le norme di buona tecnica,
e sulla scorta delle indicazioni tecniche del Gestore e utilizzando
materiali idonei al convogliamento di acqua destinata al consumo umano.
Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in
posizioni tali da non poter essere danneggiate, ad un’adeguata distanza
da superfici riscaldate, in particolare da camini. Le tratte interrate
dovranno essere poste ad una profondità tale da scongiurare i rischi di
congelamento e riscaldamento dell’acqua. Nell'eventualità che
quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte
dovranno essere convenientemente protette ed isolate.
Nessun tubo dell'impianto, potrà di norma sottopassare od essere posto
all'interno di fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili.
ART. 34 - COLLEGAMENTI D’IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI
È vietato collegare le condutture d’acqua potabile con apparecchi,
tubazioni, impianti contenenti vapore, Acque non potabili o d’altro
Acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.
È ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile allo
scarico dei bagni senza interposizione di vaschette aperte con
rubinetti a galleggiante.
Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile, al
di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.
È vietato l'uso delle tubazioni dell'acqua per la dispersione di
correnti elettriche prodotte o trasmesse da apparecchi o macchine
elettriche e d’elettrodomestici, ecc.
I trasgressori saranno tenuti al risarcimento al Gestore degli
eventuali danni prodotti dall'inosservanza di quanto indicato al
precedente comma.
ART. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.
Le utenze industriali, artigianali e comunque considerate a rischio,
sono tenute ad installare, a propria cura e spese, appositi
disconnettori, di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore,
per evitare il verificarsi di riflussi dall'impianto interno nella rete
di distribuzione dell'acqua potabile. Tale obbligo permane anche nel
caso di impianti antincendio provvisti di attacco per autopompa.
La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta all’utente, che
è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare
tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dai servizi tecnici
del Gestore, che l'utenza a rischio non ha ottemperato alle
prescrizioni imposte, i servizi medesimi sono tenuti, previa diffida,
ad interrompere l'erogazione dell'acqua.
Gli impianti per il sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici
devono essere installati in maniera che sia impedito il ritorno in rete
dell'acqua sollevata, anche nel caso di guasto alle relative
apparecchiature. Essi dovranno essere collegati ad un adeguato
serbatoio di accumulo realizzato come illustrato nell’articolo seguente.
È vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivanti da quelle stradali.
Nel caso si renda indispensabile l'accumulo d’acqua in serbatoi privati
essi dovranno essere realizzati in maniera da mantenere inalterata la
qualità dell’acqua contenuta. Essere installati in locali areati e
asciutti, in posizione tale da assicurare un’agevole manutenzione,
compresa la periodica pulizia. La bocca d’alimentazione deve trovarsi
al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità
di ritorno dell'acqua per sifonamento. Dovranno essere presenti inoltre
scarico di fondo, scarico di troppo pieno, tappi ermetici, valvole di
aerazione e afflussi singoli per ogni vasca. Gli scarichi non dovranno
essere collegati direttamente con le reti fognarie.
I pozzi d’acqua ad uso privato e le condotte ad essi collegate non
potranno in nessun caso essere connesse con gli impianti privati
alimentati dall’acquedotto pubblico, nemmeno in presenza di
apparecchiature di intercettazione, ritegno e disconnessione idraulica.
In caso di accertata inosservanza di quanto sopra l’azienda procederà
con la sospensione dell’erogazione idrica fino a quando non siano state
eseguite, a cura e spese dell’utente, le modifiche necessarie. Tutte le
spese inerenti anche l’interruzione e la successiva riattivazione
saranno a carico dell’utenza così come ogni responsabilità in merito
alla mancata osservanza di quanto sopra.
Il Gestore ha sempre il diritto di far ispezionare in qualsiasi momento
gli impianti ed apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua
all'interno di proprietà private. Tali ispezioni sono effettuate dal
personale del Gestore o dalla stesso incaricato anche allo scopo di
accertarsi che gli impianti siano stati eseguiti a norma del presente
regolamento.
Gli incaricati del Gestore, muniti di tessera di riconoscimento, hanno
pertanto la facoltà di accedere alla proprietà privata, sia per le
periodiche verifiche dei consumi sia per accertare alterazioni o guasti
nelle condutture ed agli apparecchi misuratori, e comunque per
assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio, sia in
relazione al presente regolamento ed ai patti contrattuali.
In caso d’opposizione od ostacolo, il gestore si riserva il diritto di
sospendere immediatamente l'erogazione del servizio, previa diffida
scritta, fino a quando le verifiche abbiano avuto luogo e sia stata
accertata la perfetta regolarità dell'esercizio senza che ciò possa dar
diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte
dell’utente.
La diffida non è richiesta ove ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze. Restano comunque fermi gli obblighi contrattuali di
entrambe le parti e salva ogni riserva di esperire ogni altra azione a
norma di legge da parte del Gestore.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di risolvere il contratto di
fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque
maturato previa regolare notifica di messa in mora e d’intimazione a
provvedere nel termine di 20 giorni.
L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento
al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso
ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso
d'impossibilità di accedere al contatore per assenza dell'intestatario
sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di “autolettura”; la
mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo
presunto. Il Gestore s'impegna a rendere operativo un servizio che
consenta all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente.
Il Gestore si riserva il diritto di effettuare almeno una lettura del
contatore con propri incaricati nell'arco di un anno; qualora ciò non
sia possibile per cause imputabili all'utente, quest'ultimo sarà
invitato a provvedere mediante raccomandata A.R. e, perdurando nella
sua inadempienza, sarà soggetto al pagamento di una penale come da
apposito tariffario di cui al successivo art. 49, che sarà addebitata
nella prima fattura utile e alla possibile interruzione del servizio.
Nel caso in cui il Gestore riscontrasse una lettura anomala del
contatore, ovvero un consumo in eccesso di oltre il 30% rispetto al
consumo medio storico, dovrà darne comunicazione all’utente entro e non
oltre 45 giorni dalla data della lettura e comunque entro l’emissione
della successiva bolletta.
Le fatture sono inviate al luogo di residenza dichiarato dall’utente in
sede di stipula del contratto, con possibilità, su richiesta del
medesimo, di spedire le fatture ad un indirizzo ed a un nominativo
diverso.
Il Gestore s’impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze
periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i
periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.
Alla determinazione dei consumi viene applicato il sistema tariffario d’Ambito.
Agli effetti della determinazione dei consumi è considerato soltanto
l'intero metro cubo rilevato dalla lettura del contatore, trascurando
le frazioni di metro cubo.
Sulla base di questi criteri generali e per conseguire una
significativa economicità riguardo al servizio rilevazione consumi,
Acque S.p.A. potrà emettere "fatture d’acconto" tra una lettura
effettiva e l'altra oppure addebitare importi in acconto,
contestualmente all’emissione di fatture calcolate sulla base delle
letture effettive del contatore, per intervalli temporali non superiori
a 65 giorni.
I consumi d’acconto saranno determinati sulla base dei consumi storici
dell’utente. Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti
saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale
d’appartenenza.
In ogni caso, con la prima fattura emessa a seguito di lettura
effettiva del contatore, sarà effettuato il conguaglio ricalcolando i
consumi dalla precedente lettura effettiva, quale garanzia per l’utente
della corretta applicazione delle fasce di consumo o d’eventuali
variazioni tariffarie intervenute in concomitanza delle precedenti
fatturazioni in acconto. Tale conguaglio sarà effettuato con il
criterio del pro-die.
Nel caso in cui, in sede di lettura del contatore, si rilevi una
manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di
garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai
consumi rilevati nello stesso periodo dell’anno precedente o, nel caso
in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi
registrati per la tipologia contrattuale d’appartenenza.
L’emissione della fattura per l’addebito dei consumi idrici si ha
sempre salvo errori ed omissioni ed il relativo pagamento non libera
l’utente dall’addebito d’eventuali precedenti consumi non fatturati e
quindi non pagati o dal pagamento d’addebiti erroneamente non imputati.
Tipo di fornitura e tariffa applicata
• La bolletta riporta l’articolazione tariffaria applicata al cliente.
Periodo di riferimento della fatturazione
• La bolletta riporta il periodo cui si riferisce la fatturazione, con
la chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di
acconto, il totale dei giorni cui si riferisce la bolletta, con la
chiara distinzione tra periodi a lettura effettiva e periodi di
acconto, i termini di scadenza del pagamento e la data delle ultime due
letture o autoletture.
• Nelle bollette di acconto è chiaramente indicato che le letture di
riferimento sono presunte e attribuite sulla base dei consumi storici.
Unità di misura
• L’unità di misura con cui nella bolletta vengono contabilizzati i consumi d’acqua è il metro cubo (mc).
Contenuti minimi della bolletta
• Ogni bolletta, salvo quanto previsto ai successivi commi, contiene un quadro sintetico avente i seguenti requisiti minimi:
o Parte A – Dati identificativi bolletta
Data di emissione della bolletta
Codice identificativo della bolletta
o Parte B – Dati identificativi utenza
Dati identificativi dell’utente
Dati identificativi e collocazione della fornitura e del contatore
o Parte C – Servizi erogati
Servizi erogati
o Parte D – Consumi
Consumi effettivi, consumi presunti del periodo e totale.
o Parte E – Importo e modalità di pagamento
Totale importo bolletta
Data di scadenza della bolletta.
Modalità di pagamento
Messaggio di eventuali insoluti di pagamento
o Parte F – Sportello Clienti
Numero verde per la segnalazione dei guasti
Modalità di accesso agevolate agli sportelli
Tempi di contestazione bolletta
• Ogni bolletta riporta un quadro di dettaglio, redatto secondo i seguenti requisiti minimi:
o Parte A – Tipologia di utenza e tariffe applicate
Tipologia di utilizzo
Eventuale classe contrattuale in caso di tipologia Domestica
Tabella riportante l’articolazione tariffaria applicata
o Parte B – Dettaglio dei consumi e della spesa
Periodo di riferimento
Lettura effettiva iniziale
Lettura effettiva o presunta finale
Giorni relativi al periodo di riferimento
Dettaglio dei consumi ripartiti per servizio, per scaglioni di
consumo, per quote variabili e fisse, in ciascun caso indicando il
valore unitario, le quantità di consumo per scaglione e servizio,
l’importo risultante, l’aliquota IVA applicata
Dettaglio degli altri oneri
Indicazione dei conguagli in bolletta
Totale Imposte
Totale IVA
Totale della bolletta
Ulteriori chiarimenti sulle bollette
• Nella prima fattura dell’anno su lettura effettiva il frontespizio
della bolletta dovrà contenere un riepilogo annuale dove si evidenziano
i metri cubi consumati nell’anno solare precedente dall’utente
calcolati con il metodo del pro-die sulla base delle bollette emesse.
Nelle altre fatture il frontespizio della bolletta dovrà contenere i
consumi medi annui aggiornati di volta in volta.
• Il Gestore fornisce all’utente, qualora questo ne faccia richiesta,
ulteriori disaggregazioni dei corrispettivi fatturati e ogni
informazione utile circa la correttezza di tutti i corrispettivi
fatturati.
Rimborsi ed indennizzi automatici
Per i soli utenti che ne hanno diritto la bolletta riporta:
• i rimborsi dovuti alla restituzione di erronei addebiti in precedenti bollette
• gli indennizzi automatici, se effettuati in bolletta, dovuti al
mancato rispetto di livelli specifici di qualità previsti dalla Carta
del Servizio e la relativa causale.
Addebiti per imposte
La bolletta riporta separatamente dalla tariffa l’indicazione delle
aliquote applicate in base alle disposizioni fiscali vigenti e loro
successivi aggiornamenti e modificazioni.
Separazione della fatturazione dei consumi dalla fatturazione di altri oneri
• Tutti i corrispettivi diversi da quelli previsti ai precedenti,
compresi quelli di cui al tariffario allegato al Regolamento del
Servizio, sono riportati nella bolletta in maniera distinta dai
corrispettivi relativi ai consumi.
• I corrispettivi dovuti per interessi moratori, per spese di recupero del credito, per deposito
cauzionale o per adeguamento del medesimo deposito cauzionale, sono
riportati nella bolletta separatamente dai corrispettivi per i consumi.
Le voci soggette ad imposta sul valore aggiunto sono poste in evidenza.
Situazione dei pagamenti relativi alle bollette precedenti
La bolletta riporta sinteticamente la situazione dei pagamenti delle
bollette precedenti, indicando l’eventuale esistenza di bollette che
non risultino pagate dall’utente cliente.
Modalità di pagamento
La bolletta riporta le modalità di pagamento che possono essere utilizzate dal cliente.
Effetti del ritardato pagamento
La bolletta riporta i riferimenti agli articoli del Regolamento nei
quali vengono trattati gli effetti del mancato pagamento e la procedura
di sospensione della fornitura
Comunicazione dell’avvenuto pagamento
La comunicazione nella quale é riportata una situazione di morosità
relativa a bollette precedenti riporta anche le modalità di
comunicazione da parte del cliente al Gestore dell’avvenuto pagamento,
al fine di evitare la sospensione della fornitura, nonché altri effetti
della mancata comunicazione.
Comunicazioni istituzionali
La bolletta riporta in prima pagina eventuali comunicazioni
dell’Autorità d’Ambito destinate ai clienti finali.
Servizio guasti
La bolletta riporta uno o più recapiti telefonici per la chiamata del
servizio guasti a cui il cliente può rivolgersi in qualsiasi momento.
Informazioni su aggiornamenti dei corrispettivi e su caratteristiche della fornitura
La bolletta riporta eventuali aggiornamenti dei corrispettivi indicando
in modo completo la fonte normativa o contrattuale da cui derivano.
Informazioni su revisioni di Carta del Servizio e Regolamento
La bolletta riporta i riferimenti agli articoli di eventuali
aggiornamenti di Carta del Servizio e Regolamento.
ART. 43 – RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE
Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.
L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.
Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare la tariffa base ai consumi eccedenti quelli normali dell'utente; l'eccedenza di consumo rispetto a quello normale non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.
Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l’ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.
La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione.
In caso di perdite occulte, qualora il Gestore, per cause non imputabili all’utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta del Servizio,
a) l’utente sarà tenuto a pagare quanto dovuto per le perdite occulte, con le modalità descritte nel presente articolo, in forma ridotta proporzionalmente al ritardo di lettura imputabile al Gestore.
b) In aggiunta alla riduzione di cui al punto a) all’utente saranno concessi i seguenti sgravi:
Limite di ammissibilità
Entità sgravio
Elementi comuni
Da un minimo del 130% ad un massimo di 2 volte il consumo
30% degli importi eccedenti lo storico
Conteggio a tariffa base mc. eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 2 a 10 volte il consumo storico
50% sugli importi eccedenti lo scaglione precedente
Conteggio a tariffa base mc eccedenti lo storico e rateizzazione
Parte da 10 volte e oltre il consumo storico
75% degli importi eccedenti lo scaglione precedente
Conteggio a tariffa base mc eccedenti lo storico e rateizzazione
Gli
importi di sgravio successivi al primo espressi nella tabella suddetta
si sommano a quelli precedenti (applicazione degli sgravi a scaglione).
Gli sgravi di cui al comma precedente saranno applicati anche nel caso in cui il gestore non abbia effettuato le comunicazioni previste dall’ultimo comma dell’art. 40, o non abbia rispettato le scadenze di fatturazione, se il consumo del periodo da addebitare all’utente supera del 30% il suo consumo storico.
Il Gestore si riserva di effettuare un proprio accertamento che potrà avvenire alternativamente:
• D'ufficio, sulla base della documentazione presentata dall'utente; è
facoltà del Gestore operare verifiche sulla validità di tale
documentazione e del fatto correlato;
• Con verifica diretta da parte del personale aziendale.
In caso di perdite occulte, possono essere concesse dilazioni o rateizzazioni nei pagamenti.
Sarà consentito all'utente, in accordo con il Gestore, sottoscrivere
una polizza assicurativa a copertura dei maggiori consumi dovuti a
perdite occulte. Con una semplice comunicazione scritta al Gestore
l'utente può disdire tale polizza assicurativa.
A partire dal 1/4/2009 è definitivamente introdotta in forma regolamentare la polizza assicurativa a copertura delle somme eccedenti i consumi storici eventualmente dovute agli utenti a seguito di perdite occulte.
La polizza è facoltativa e sarà estesa, secondo il principio del silenzio-assenso, a tutte le tipologie di utenza del servizio di acquedotto dell’Ambito.
Il Gestore dovrà dare comunicazione alle suddette utenze della presente disposizione entro il mese di dicembre 2008 tramite informativa in bolletta.
Gli utenti non interessati alla costituzione della polizza dovranno darne comunicazione scritta al gestore entro 30 giorni dalla stipula del contratto di fornitura, per i nuovi utenti, ed entro 30 giorni dall’avvenuta comunicazione dell’informativa di cui sopra, per le utenze già in essere. Ai fini dell’applicazione del presente comma si intendono per vecchie utenze quelle tali fino al momento dell’invio dell’informativa di cui sopra.
Il Gestore è tenuto ad inserire nella bolletta più prossima alla scadenza del 31/12/2008 la dicitura “contiene allegata informativa polizza perdita occulte”.
Il gestore è, altresì, tenuto ad inviare all’utenza un modulo per la rinuncia o la disdetta della polizza, oltre ad una busta preaffrancata per il suo eventuale invio.
La polizza si intende tacitamente rinnovata annualmente salvo diniego comunicato entro il mese di novembre per l’anno successivo. Gli importi relativi al premio assicurativo saranno addebitati annualmente in bolletta.
Per
i consumi effettuati dalle utenze raggruppate servite da un unico
misuratore, a valle del quale non siano presenti singoli contratti di
fornitura tra le singole unità immobiliari e il gestore, le fatture
saranno calcolate costruendo gli scaglioni tariffari tenendo presente
il numero delle unità abitative.
I consumi effettuati dalle utenze
raggruppate servite da un unico misuratore, a valle del quale siano
presenti singoli contratti di fornitura fra le unità abitative e il
gestore, saranno fatturati direttamente ai vari intestatari dei singoli
contratti secondo i consumi rilevati dai singoli contatori posti al
limite della proprietà pubblica o comunque in proprietà condominiale
accessibile; l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al
contatore generale e la somma dei consumi rilevati ai singoli
contatori, per scostamenti significativi, sarà fatturata al condominio.
Il Gestore ha facoltà di individuare le migliori soluzioni
tecnico-economiche al fine di eliminare situazioni preesistenti nelle
quali al contatore generale non sia intestato alcun contratto. In fase
transitoria l'eventuale differenza positiva fra i consumi rilevati al
contatore generale non regolato contrattualmente e la somma dei consumi
rilevati ai singoli contatori, per scostamenti significativi, sarà
fatturata in parti uguali agli intestatari dei singoli contratti
individuali, suddividendola in parti uguali fra gli stessi.
Nel caso di utenze condominiali e/o multiple, in presenza di perdita sulla derivazione di presa (allacciamento) per la parte di questa insistente nella proprietà privata, a monte del contatore contrattualizzato, l’utente è tenuto a provvedere all’immediata riparazione, seguendo le prescrizioni impartite dal gestore. Nel caso d’inottemperanza il Gestore potrà ridurre l’erogazione idrica al livello essenziale. Il Condominio e/o l’utenza multipla rimane, in ogni caso, unico responsabile in merito ai danni che tale perdita potrebbe arrecare alle proprietà pubbliche e/o private.
ART. 45 – INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ
Il pagamento delle forniture deve essere fatto dall'utente in base alle
fatture che gli sono periodicamente recapitate, nei modi indicati sulle
fatture stesse.
Qualsiasi reclamo ed opposizione che l'utente ritenesse di fare in
merito all'importo dei consumi d'acqua fatturati e per ogni altro
motivo, dovranno essere prodotti presso il Gestore entro il termine di
scadenza del pagamento indicato nelle fatture.
Qualora il pagamento delle somme dovute in base alle fatture emesse
secondo i precedenti art. 39 e art. 40 non sia effettuato entro il
termine di scadenza indicato in fattura saranno applicati i seguenti
addebiti:
• Trascorsi 5 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura – e
prescindendo che tali giorni vengano a coincidere con festività – sarà
applicato un interesse, pari all'interesse legale sull'importo da
pagare;
• Trascorsi 30 giorni dalla scadenza indicata in fattura è applicato,
oltre all'addebito sopra descritto, un interesse pari al tasso legale
maggiorato di 5 punti percentuali.
In caso di mancato pagamento, ad esclusione di quanto sarà
eventualmente previsto nel Regolamento per la tutela delle utenze
deboli, trascorsi 30 giorni dalla data della scadenza della fattura,
l'utente sarà regolarmente messo in mora.
Le spese sostenute dal gestore per il recupero del credito, a partire dall’emissione dell’avviso di messa in mora, saranno addebitate all’utente moroso.
Qualora il pagamento
intervenga nel periodo che intercorre fra la data dell'avviso di messa
in mora e la scadenza indicata nell'avviso stesso (non inferiore a 20
giorni dalla data dell'avviso) l'utente dovrà dimostrare, attraverso
gli strumenti indicati dal Gestore, l'avvenuto pagamento onde evitare
la sospensione del servizio che altrimenti interverrà alla scadenza
indicata nell'avviso.
Nel caso in cui l'utente provveda, entro 30 giorni dall'avvenuta
sospensione dell'erogazione, al pagamento di tutte le fatture scadute,
oltre al costo delle procedure di recupero crediti intraprese e alle
spese di riattivazione, il servizio sarà ripristinato dopo che l'utente
abbia dimostrato l'avvenuto pagamento. Se la sospensione perdura,
invece, per oltre 30 giorni il contratto sarà considerato risolto; in
quest'ultimo caso qualora l'utente provveda al pagamento integrale
delle somme dovute, compresi i costi per il recupero crediti, si potrà
provvedere a riattivare il servizio solo a seguito della stipula di un
nuovo contratto di fornitura, previo pagamento del corrispettivo
previsto. La riattivazione e/o riapertura avverrà nei tempi e con le
modalità previste dalla Carta dei Servizi.
Nel periodo d'interruzione della fornitura, per qualsiasi motivo, decorrerà ugualmente la quota fissa per il servizio.
L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni
derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può
ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
Come disciplinato nei precedenti articoli il Gestore si riserva il
diritto di sospendere la fornitura del servizio per cause esterne, per
ragioni di servizio o per sopperire a fabbisogni d’emergenza, senza che
l’utente possa avanzare pretese risarcitorie o indennizzi di sorta.
La fornitura può inoltre essere sospesa per le seguenti cause:
a) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d’utenza in caso di
volture o subentri (artt. 4 e 5 del presente regolamento);
b) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile od un uso diverso da
quello per il quale è stato stipulato il contratto;
c) Prelievi abusivi (art. 17 del presente regolamento);
d) Cessione dell’acqua a terzi;
e) Irregolarità nell’installazione o mancanza di tenuta degli impianti
in proprietà privata (art. 33 e 34 del presente regolamento);
f) Opposizione dell’utente al controllo e alla lettura del contatore da
parte del Gestore (art.23 e 40 del presente regolamento);
g) Opposizione dell’utente al controllo dell’impianto interno da parte
del Gestore (art. 39 del presente regolamento);
h) In caso di pericolo per persone o cose;
i) Manomissione del contatore e delle opere di proprietà demaniale,
compresa la manomissione dei sigilli del contatore stesso;
j) Morosità persistente nonostante la regolare messa in mora (art. 45 del presente regolamento);
k) Mancata realizzazione da parte dell’utente delle modifiche suggerite
dal gestore, in caso d’irregolarità riscontrate dallo stesso o di
pericolo per persone o cose.
La sospensione sarà disposta dopo 30 giorni dal preavviso di
sospensione contenente l’invito a regolarizzare la situazione nel caso
in cui l’utente non abbia provveduto. Il preavviso non è dovuto nei
casi di cui alle lettere c), d), h), e j). Il preavviso è ridotto a 24
ore nel caso di cui alle lettere e) e i).
Fatto salvo quanto sarà previsto nel Regolamento delle utenze deboli,
deroghe alle norme ed alle modalità di Pagamento saranno concesse dal
Gestore, anche su indicazione dell’Autorità in casi di particolari
condizioni economiche e/o sociali dell'utente ritenute particolarmente
gravose e/o relativamente a consumi particolarmente consistenti e
anomali.
All'atto della stipula del contratto di fornitura l'utente deve versare un deposito cauzionale fruttifero d'interessi al saggio legale che sarà addebitato sulla prima fattura emessa a carico dell'utente stesso. Tale deposito dovrà essere versato anche per le utenze già esistenti tramite addebito in bolletta.
Lo scopo del deposito cauzionale è quello di garantire il gestore e gli utenti non morosi sui mancati pagamenti delle bollette.
Per le utenze che usufruiscono della domiciliazione bancaria o postale non sarà richiesto nessun deposito all'atto della stipula del contratto o, nel caso in cui la domiciliazione si abbia in un momento successivo rispetto alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato nella prima fattura utile successiva alla comunicazione della domiciliazione stessa.
A partire dal 1/1/2009, il valore del deposito sarà:
a) Per le utenze ad uso civile: pari a € 30
b) Per le nuove utenze non domestiche che hanno un numero di addetti inferiore a 5: pari ad € 50
c) Per le utenze non domestiche “idroesigenti”, anche se il numero degli addetti è inferiore a 5:
1. pari ad € 150 per consumi medi annui inferiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni;
2. pari ad 1/3 del fatturato annuo per consumi medi annui superiori o uguali a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni, fino ad un massimo di 1.000€;
di seguito si riporta l’elenco delle utenze idroesigenti:
- bar,
- ristoranti,
- alberghi,
- pasticcerie,
- panifici,
- industrie alimentari,
- lavanderie,
- parrucchieri, istituti di bellezza e similari,
- stabilimenti balneari,
- stazioni termali,
- autolavaggi,
- industrie che utilizzano acqua potabile nel processo produttivo (perché obbligate da normative vigenti o per impossibilità a prelevare acque da altre fonti diverse dal civico acquedotto);
d) Per tutte le altre utenze ad uso non domestico non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti b) e c) con consumi medi annui inferiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni: pari ad € 150.
e) Per tutte le altre utenze ad uso non domestico non rientranti nelle casistiche di cui ai precedenti punti b) e c) con consumi medi annui superiori a 500 metri cubi negli ultimi 2 anni: 1/3 del fatturato annuo fino ad un massimo di 1.000€.
f) Per le utenze pubbliche: pari a 150€.
Le utenze non domestiche che stipuleranno un contratto di utenza successivamente al 1/1/2009 saranno tenute al versamento dei €50 o dei €150 di cui ai precedenti punti b), c1) e d). Le eventuali integrazione fino ad 1/3 del fatturato annuo di cui ai punti c2) ed e), fino ad un massimo di 1.000€, saranno addebitate dal Gestore nella seconda bolletta a lettura effettiva, sulla base della quale si valuterà per ciascuna utenza il consumo stimato dell'anno in corso utilizzando il criterio del pro-die.
Per le utenze non domestiche che hanno stipulato un contratto di utenza precedentemente alla data del 1/1/2009:
- si valuterà per ciascuna utenza il consumo degli anni 2007-8 utilizzando nel caso di utenze sorte nel corso dei 2 anni il criterio del pro-die;
- se il consumo medio degli anni 2007-8 risulterà superiore a mc. 500 si procederà all’integrazione del deposito cauzionale nel primo semestre 2009.
- se il consumo medio degli anni 2007-8 risulterà inferiore o pari a mc. 500 sarà mantenuto il deposito già addebitato in precedenza.
Ogni anno il Gestore è tenuto ad adeguare il deposito cauzionale per gli utenti non domestici sia nel caso in cui i consumi medio nei 2 anni precedenti passino da meno di 500 metri cubi a più di 500, sia nel caso inverso.
In caso di cessazione del rapporto d'utenza il deposito sarà accreditato con l'ultima fattura utile insieme agli interessi dovuti.
Il deposito cauzionale non sarà restituito nel caso in cui risultino non pagate fatture precedentemente emesse fino a concorrenza dell'importo totale della morosità pregressa.
Il deposito cauzionale sarà adeguato ogni tre anni sulla base degli aumenti tariffari intercorsi nel periodo.
Gli utenti saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti:
• Penale per usi impropri e rivendita dell’acqua (art. 17 del presente regolamento)
• Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai contatori (art. 19 e 25 del presente regolamento);
• Corrispettivo per le volture d’utenza (art. 5 del presente regolamento)
• Corrispettivo per la riapertura del contatore (art. 7 del presente regolamento)
• Corrispettivo per la prova di taratura del contatore (art. 22 del presente regolamento)
• Corrispettivo per la chiusura del contatore (art. 45 del presente regolamento)
• Corrispettivo per prestazioni a valle del punto di consegna
• Addebiti per interessi di ritardato pagamento e spese di recupero del credito (art. 45 del presente regolamento)
• Penale per mancata lettura contatore o mancata comunicazione di “autolettura” (art. 40 del presente regolamento)
• Addebito costo sostituzione contatore rotto dal gelo (art. 20 del presente regolamento)
• Addebito per verifica del livello di pressione (art. 24 del presente regolamento)
Le tariffe relative agli addebiti di cui sopra saranno stabilite dagli
organi aziendali e rese note nei modi e nei termini ritenuti più
congrui dal Gestore.
ART 49 BIS – MODALITÀ DI ACCREDITO DI SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL’UTENTE
In caso di errata fatturazione da parte di Acque S.p.A., fatti salvi i
casi di accredito in fattura per gli acconti come previsto all’art. 41,
per la restituzione degli importi erroneamente riscossi il Gestore
utilizzerà d’ufficio, salvo diversa richiesta da parte dell’utente, il
metodo dell’accredito sulla successiva bolletta solo se l’importo
risulta essere inferiore a 70 €. Viceversa l’importo sarà restituito
d’ufficio direttamente all’utente entro 30 giorni dalla data di
accertamento dell’errore da parte del Gestore.
Su tali importi a far data dai 30 giorni successivi alla data di
accertamento dell’errore da parte del Gestore – prescindendo che tali
giorni vengano a coincidere con festività – sarà applicato un
interesse, pari all'interesse legale sull'importo da restituire.
Trascorsi ulteriori 30 giorni, oltre a quanto sopra descritto, viene
applicato un interesse pari al tasso legale maggiorato di 5 punti
percentuali.
Coloro che al momento dell’adozione del presente regolamento da parte
del Gestore del S.I.I. avessero un rapporto di fornitura già in corso
con altro gestore, saranno vincolati alle norme contenute in questo
regolamento, trascorsi 30 giorni dalla spedizione di copia integrale
dello stesso e della carta del S.I.I. presso il luogo in cui viene
effettuata la fornitura.
Per qualsiasi comunicazione, domanda, reclamo, l’utente deve rivolgersi alle strutture competenti del Gestore.
Ogni domanda, reclamo o comunicazione fatte fuori di dette strutture ed
in particolare agli incaricati della lettura e del controllo dei
contatori, sarà considerata nulla o come non avvenuta.
In caso di controversia l’utente può ricorrere a:
• Sportello di conciliazione
• Camera arbitrale
entrambi istituiti presso la Camera di Commercio di Pisa.
Modalità e formulari per aderire a questa procedura sono disponibili
anche presso l’Ufficio Relazioni Esterne di Acque S.p.A. oltre che
presso la sede della C.C.I.A.A. di Pisa e sul sito internet della
C.C.I.A.A., www.pi.camcom.it
ART. 52 - PRELIEVO E FORNITURA D’ACQUA CON AUTOBOTTI
Il prelievo e la fornitura, sia d’acqua potabile sia d’acqua non
potabile, con autocisterne private o altri mezzi di trasporto su gomma,
saranno effettuati in base a norme specifiche che saranno stabilite dal
Gestore.
Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento o previste
sui contratti di fornitura sono verbalizzate dal personale del Gestore,
o dallo stesso incaricato, con l'assistenza - se del caso - di un
pubblico ufficiale.
Qualsiasi tassa e imposta, presente e futura, che gravi sulla fornitura
dell'acqua, sugli impianti e sugli apparecchi, nonché sui contratti di
fornitura, sono ad esclusivo carico dell’utente, senza alcuna
possibilità di rivalsa verso il Gestore.
Per quanto non previsto dal presente regolamento ed in quanto non in
contrasto con esso, sono applicabili le norme del diritto comune, le
disposizioni e gli usi vigenti.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
Gli allegati al regolamento del servizio Acquedotto (domande di
allacciamento, subentro, voltura ecc.) sono disponibili sul sito
internet www.acque.net.
Art. 1.1 - Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento disciplina gli scarichi di Acque reflue che
recapitano nelle pubbliche fognature del territorio di competenza
dell’AATO 2, nel rispetto della legislazione statale (d.lgs. n. 152/99)
e Regionale, nonché delle prescrizioni tecniche generali espresse nella
convenzione di gestione del Servizio Idrico Integrato.
Il presente regolamento ha per oggetto:
• Il procedimento di autorizzazione e/o rinnovo degli scarichi di Acque reflue nelle pubbliche fognature;
• Il controllo degli scarichi dei complessi produttivi/industriali e
civili allacciati alle fognature pubbliche, per quanto attiene alla
loro accettabilità, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento
adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale
uso delle Acque S.p.A. nonché il controllo per gli accertamenti in
materia tariffaria.
• L’individuazione delle norme tecniche generali di allacciamento ed uso della fognatura.
• La gestione amministrativa dell’utenza, con il rispettivo sistema sanzionatorio.
Art. 1.2 - Compiti e attribuzioni dell’Azienda Acque S.p.A.
Per la gestione dei servizi pubblici Acque S.p.A., adotta il presente
regolamento, con cui disciplina i limiti di accettabilità delle acque
reflue domestiche e industriali nelle pubbliche fognature, ed esercita
il controllo di conformità degli scarichi stessi ai suddetti limiti.
Art. 1.3 - Finalità del Regolamento di fognatura
Il presente Regolamento intende stabilire una disciplina omogenea degli
scarichi civili e produttivi che recapitano nelle pubbliche fognature
dei comuni associati e nei collettori intercomunali, nel rispetto della
legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche
generali di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato
Interministeriale del 4 febbraio 1977 (in suppl. ord. alla G.U. n. 48
del 21 febbraio 1977), al fine di:
• tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione;
• promuovere e favorire gli insediamenti civili e produttivi allacciati
alle pubbliche fognature in applicazione dei criteri generali per un
corretto e razionale uso dell'acqua al fine di consentire il massimo
risparmio nell'utilizzazione delle acque e nell’adozione dei processi
di riciclo e di recupero delle sostanze disperse;
• raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dal d.lgs. 152/99 e
successive modificazioni e integrazioni per gli scarichi terminali
delle pubbliche fognature e gli indirizzi generali del Piano
Territoriale di Ambito per il Risanamento e la Tutela delle Acque e del
Piano d’Ambito.
Art. 1.4 – Definizioni
Abitante equivalente: il carico organico biodegradabile avente una
richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di
ossigeno al giorno; ai fini della determinazione degli abitanti
equivalenti industriali, così come indicato nel DPGR del 28.05.2003, si
considera una richiesta chimica di ossigeno (COD) di 130 grammi al
giorno per abitante o un volume di 200 litri per abitante al giorno
facendo riferimento al valore più alto fra i due [...]
Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di
tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal
metabolismo umano e da attività domestiche
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da
edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle Acque
meteoriche di dilavamento
Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque
reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di
dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti
da agglomerato
Acque reflue assimilabili: acque reflue assimilabili ad acque reflue
domestiche sono quegli scarichi provenienti da insediamenti che
risultino per le loro caratteristiche qualitative e quantitative,
assimilabili ad acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 28 comma 7
del d.lgs. 152/99
Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli
impianti di trattamento delle acque reflue urbane
Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
Fognature separate: la rete fognaria costituita da due condotte, di cui
una canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere
dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di
prima pioggia.
Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue
liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali,
sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla
loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di
depurazione;
Acque di scarico: tutte le Acque reflue provenienti da uno scarico;
fognatura pubblica complesso di canalizzazioni atte a raccogliere ed
allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque superficiali
(meteoriche, di lavaggio, etc.) e quelle reflue provenienti dalle
attività umane in generale.
Stabilimento industriale o, semplicemente, stabilimento: qualsiasi
stabilimento nel quale si svolgono le attività commerciali o
industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l’utilizzazione delle sostanze di cui alla Tabella 3 dell’Allegato 5
del d.lgs. 152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che
comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza
inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero
in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso
per unità di tempo.
ART. 2 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 2.1 - Norme principali
Tutti gli insediamenti civili o produttivi, esistenti e/o di nuova
realizzazione, che ricadono in aree servite da pubbliche fognature e
che siano produttori di scarichi idrici, sono obbligati ad allacciarsi
alla pubblica fognatura.
Art. 2.2 - Classificazione degli scarichi idrici
Gli scarichi si distinguono in:
• Scarichi di acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da
insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche. Tali
scarichi sono sempre ammessi nel rispetto del presente regolamento
fognario e il titolare deve inoltrare al Gestore una richiesta di
allacciamento alla pubblica fognatura
• Scarichi di insediamenti produttivi ma assimilabili a scarichi di
acque reflue domestiche: acque reflue che presentano caratteristiche
qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche. Per questo tipo
di scarichi deve essere presentata al comune, dal titolare dello
scarico, una dichiarazione che certifichi che le attività commerciali o
industriali, non comportano la produzione, la trasformazione ovvero
l’utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell’allegato 5
del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni.
• Scarichi di acque reflue industriali: acque reflue scaricate da
edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di
produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque
meteoriche di dilavamento.
Autorizzazione allo scarico (c.1 art. 45 D. Lgs. 152/99)
V................................V................................V
Scarichi di acque reflue domestiche
V
Scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche come disciplina
V
Scarichi di acque reflue industriali
V
Sempre ammessi (vedi c. 4 art. 45 D. Lgs 152/99) non serve autorizzazione
V
Dichiarazione di ammissibilità degli scarichi alle acque reflue domestiche (c. 7 art. 28 d.lgs. 152/99)
V
Autorizzazione allo scarico (vedi art. 46 D-Lgs. 152/99)
V
Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.
Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.
Richiesta di allacciamento ad Acque S.p.A.
Art. 3.1 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue domestiche
Ai sensi degli articoli 33 e 45 del d.lgs. 152/99 gli scarichi di acque
reflue domestiche nelle reti fognarie sono sempre ammessi
nell’osservanza del presente regolamento e quindi non deve essere
effettuata la domanda di autorizzazione allo scarico.
I titolari degli scarichi di acque reflue domestiche, devono comunque
richiedere l’allacciamento alla fognatura con la presentazione degli
appositi moduli corredati della documentazione e degli elaborati
tecnici necessari, nel rispetto delle norme contenute nel presente
regolamento e della normativa vigente secondo quanto indicato all’Art.
4.
Art. 3.1.1 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di
Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di
depurazione, che recapita in corpi d’acqua superficiale
Gli scarichi di acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature del
territorio di competenza di Acque S.p.A., munite di impianto di
depurazione terminale, sono sempre ammessi e, nel caso di fognature
nere, devono essere di tipo diretto.
Nei casi di fognature miste, il titolare dello scarico è
obbligatoriamente tenuto all’adozione di sistemi di pre-trattamento,
tipo fosse biologiche o similari, per evitare fenomeni di
sedimentazione e/o di setticizzazione del liquame all’interno delle
condotte.
Art. 3.1.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di
Acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto
di depurazione, che recapita in corsi d’acqua superficiale
Gli scarichi delle acque reflue domestiche nelle pubbliche fognature
del territorio di competenza di Acque S.p.A., sprovviste di impianto di
depurazione terminale, devono essere sottoposti, sin dal momento di
attivazione, ad un trattamento che consenta di ottenere livelli di
depurazione non inferiori a quelli conseguibili attraverso le
operazioni di separazione meccanica dei solidi sospesi e di digestione
anaerobica dei fanghi come realizzate con le tradizionali pratiche
d’uso delle vasche settiche tricamerali o tipo Imhoff, rispettando
obbligatoriamente i limiti fissati dalla Tab. 3 All.5 del d.lgs. 152/99
(scarico in pubblica fognatura).
Art. 3.1.3 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del Sindaco.
Con la realizzazione e la progressiva entrata in funzione del sistema
fognario separato i sindaci dei comuni provvederanno, con propria
ordinanza, ad imporre l’obbligo di allacciamento alla fognatura
separata secondo le procedure e le norme tecniche e finanziarie di
seguito specificate. Tale obbligo s’intende esteso anche a tutte le
utenze comunque servite da fognatura pubblica (sia mista che separata)
che attualmente non siano ancora allacciate alla stessa.
Acque S.p.A. effettuerà i lavori di realizzazione dei condotti di
allacciamento in sede stradale, sempre escludendo i lavori in proprietà
privata, previa corresponsione delle quote di allacciamento.
I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate
dall’entrata in funzione del sistema separato di fognatura, dovranno
provvedere entro il termine che l’amministrazione comunale stabilirà
nell’Ordinanza Sindacale, allo spurgo, disinfezione e riempimento con
idonei materiali inerti dei pozzi neri e delle fosse biologiche ed alla
separazione della canalizzazione interna tra quella per le acque
meteoriche e quella per le acque nere.
Nei confronti degli inadempienti il comune procederà a termini di legge.
Art.
3.2 - Autorizzazione allo scarico di Acque reflue industriali ed
assimilabili ad Acque reflue domestiche in pubblica fognatura
Ai sensi della L.R. n. 64/2001 e s.m. l’AATO 2 ha approvato il
Regolamento Generale per l’esercizio della competenza relativa al
controllo degli scarichi di reflui urbani ed industriali in pubblica
fognatura che si deve considerare come parte integrante del presente
Regolamento.
Gli scarichi di acque reflue assimilabili ad acque reflue domestiche
sono sempre autorizzati nel rispetto dei regolamenti di accettabilità
del Gestore. Per le categorie di assimilazione si fa riferimento alla
tab. 1 allegato 1 del Regolamento Regionale D.P.G.R. 28/R 2003 di
attuazione della L.R. 64/01.
Tutti i richiedenti di autorizzazioni di scarichi
industriali/produttivi in pubblica fognatura si possono rivolgere ai
competenti uffici comunali o sportelli unici sia per avere informazioni
e modulistica per il rilascio, il rinnovo o la volturazione delle
suddette autorizzazioni sia per presentare la richiesta stessa di
autorizzazione.
Art. 3.2.1 – Scarichi non in pubblica fognatura
Per gli scarichi industriali non in pubblica fognatura l’autorizzazione
deve essere richiesta alla Provincia come da Art. 45 comma 6 d.lgs.
152/99 e s.m. Per gli scarichi di acque reflue domestiche od
assimilabili ad esse, ai sensi del Regolamento Regionale D.P.G.R. 28/R
2003, non in pubblica fognatura, l’autorizzazione deve essere chiesta
al comune.
Art. 3.2.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di
acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di
depurazione gestito da Acque S.p.A.
Gli scarichi di cui al precedente art. 3.2, che recapitano nelle
pubbliche fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A.,
dovranno essere compatibili per quantità e qualità alla capacità di
trattamento dell’impianto di depurazione terminale di pubblica
fognatura e saranno sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni
regolamentari ed ai valori limite, in base alle caratteristiche
dell’impianto.
Si precisa che i titolari degli scarichi di acque reflue industriali
sono, comunque, tenuti a rispettare le prescrizioni di massima di
seguito indicate:
• le Acque di scarico dei macelli devono essere sottoposte a
separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei
brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di
appositi pozzetti;
• la feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell’uva devono essere raccolte e smaltite a parte;
• gli scarti solidi di lavorazione delle conserviere devono essere raccolti e smaltiti a parte;
• i bagni esausti di decapaggio, defosfatizzazione ed ogni altro
trattamento superficiale dei metalli devono essere raccolti, prima
della depurazione, in contenitori atti ad impedire lo sversamento
accidentale in fognatura;
• gli oli esausti o emulsionati devono essere raccolti e smaltiti a parte;
• le acque di dilavamento da eventuali cumuli di materiali esposti agli
agenti atmosferici e le acque meteoriche provenienti dai piazzali o
resedi di pertinenza di insediamenti produttivi della lavorazione del
legno devono rispettare quanto previsto dall’art. 39 (acque meteoriche
di dilavamento e acque di prima pioggia) del d.lgs. 152/99 e seguenti;
• i distributori di carburante, le autorimesse, gli autolavaggi ed in
genere gli insediamenti che diano luogo a scarichi saltuari di oli
minerali, benzine e liquami leggeri, dovranno installare anche idonei
dispositivi (separatori) per contenere entro i limiti autorizzati tali
sostanze. I separatori dovranno essere vuotati e puliti, a cura del
titolare, a regolari intervalli di tempo e, comunque, secondo
necessità. Il materiale separato dovrà essere smaltito in modo
corretto, senza provocare danni, e dell’avvenuta pulizia dovrà essere
conservata la documentazione;
• I laboratori fotografici dovranno smaltire i bagni esauriti di
sviluppo e fissaggio, separatamente. Tali scarichi non potranno essere
recapitati in fognatura;
• I laboratori di analisi dovranno installare contenitori di adeguata
capacità per lo stoccaggio e l’eventuale trattamento o conferimento a
terzi di qualsiasi tipo di refluo non rientrante nei limiti di
accettabilità in pubblica fognatura;
• Gli insediamenti adibiti ad attività sanitaria dovranno adeguarsi alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.2.3.
La suddetta elencazione non ha valore esaustivo, potendosi verificare
la necessità di determinare ulteriori prescrizioni nel caso di
specifiche lavorazioni od attività produttive, cosi come definite nei
regolamenti di accettabilità adottati da Acque S.p.A.. Tali
prescrizioni saranno indicate da Acque S.p.A. in fase di redazione del
parere di competenza al fine del rilascio dell’autorizzazione allo
scarico in pubblica fognatura.
Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nelle pubbliche
fognature del territorio di competenza di Acque S.p.A., sono tenuti,
per quanto riguarda i limiti di accettabilità, al rispetto dei limiti
prescritti da Acque S.p.A., conformemente ai propri regolamenti di
accettabilità, e recepiti dall’autorità di Ambito in sede di
autorizzazione.
Art. 3.2.3 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Gli scarichi provenienti da case di cura, ospedali, laboratori di
analisi mediche ed attività affini che recapitano in pubblica
fognatura, oltre al rispetto dei limiti di accettabilità previsti dal
presente Regolamento, devono essere sottoposti, in ogni caso, al
trattamento di disinfezione dello scarico fin dall’attivazione.
Art. 3.3 - Sversamenti accidentali
Il titolare dello scarico e/o il responsabile di sversamenti
accidentali in pubblica fognatura, al di fuori delle modalità e dei
limiti qualitativi autorizzati, sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione ad Acque S.p.A., prima telefonica e poi scritta a mezzo
fax.
Scopo di tale comunicazione consiste nella possibilità di tempestiva
adozione degli eventuali provvedimenti presso l’Azienda e/o nella rete
fognaria e/o presso l’impianto di depurazione cui lo scarico affluisce,
atti a contenere gli effetti dannosi.
I soggetti di cui sopra sono pertanto tenuti a seguire le disposizioni
impartite telefonicamente o verbalmente, successivamente confermate per
iscritto da Acque S.p.A.
Qualora il fatto possa avere riflessi ambientali, dovrà essere
tempestivamente data comunicazione alla struttura provinciale ARPAT
competente per territorio.
ART. 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO ALLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 4.1 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche: procedura e documentazione
• Presentazione della domanda di allacciamento presso gli Uffici
Commerciali di Acque S.p.A., redatta su appositi moduli predisposti dal
Gestore, corredata dei dati e documenti richiesti e completa della
seguente documentazione tecnica:
o Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in
formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
o Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi
pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e
la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
o Copia del progetto conforme all’originale presentato in Comune per
l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con
opere anche nelle aree private) completo di:
particolari e tipologie costruttive;
punto d’innesto in pubblica fognatura;
quota di scorrimento nel punto d’innesto in pubblica fognatura.
• Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da
parte del tecnico Acque S.p.A. per controllo, valutazione della
fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere
di allacciamento.
• Invio da parte di Acque S.p.A., all’intestatario della domanda
(proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della
richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di
preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio
richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia
della strada oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri
accessori e/o opere supplementari.
• Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario,
in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di
allaccio indicato negli elaborati grafici
• Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all’intestatario della
richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come
preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (la dove
sostenuti) e di autorizzazione all’allacciamento, completa di eventuali
prescrizioni tecniche.
Art. 4.2 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali
assimilabili ad acque reflue domestiche: procedura e documentazione
• Presentazione della domanda di allacciamento, presso lo sportello
unico comunale, là dove presente ed abilitato, o presso gli Uffici
Commerciali di Acque S.p.A., completa della seguente documentazione
tecnica:
o Copia dell’autocertificazione di assimilabilità presentata con la documentazione necessaria al rilascio dell’inizio-attività.
o Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in
formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
o Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi
pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e
la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
o Copia del progetto conforme all’originale presentato in Comune per
l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con
opere anche nelle aree private) completo di:
particolari e tipologie costruttive;
punto d’innesto in pubblica fognatura;
quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario.
• Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da
parte del tecnico Acque S.p.A. per controllo, valutazione della
fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere
di allacciamento.
• Invio da parte di Acque S.p.A., all’intestatario della domanda
(proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della
richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di
preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio
richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia
della strada oltre ad eventuali importi a conguaglio per oneri
accessori e/o opere supplementari
• Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario,
in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di
allaccio indicato negli elaborati grafici
• Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all’intestatario della
richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come
preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (la dove
sostenuti) e di autorizzazione all’allacciamento, completa di eventuali
prescrizioni tecniche
Art. 4.3 - Allacciamento scarichi di Acque reflue industriali: procedura e documentazione
• Presentazione della domanda di allacciamento, presso lo Sportello
Unico Comunale la dove presente ed abilitato, o presso gli Uffici
Commerciali di Acque S.p.A., completa della seguente documentazione
Tecnica:
o Planimetria in scala 1:2.000 della zona oggetto della richiesta in
formato A4, con evidenziato il fabbricato da allacciare;
o Autorizzazione allo scarico rilasciata dall’Autorità di Ambito ai sensi della L.R. 64/2001
o Sezione stradale, comprensiva di eventuali banchine o marciapiedi
pubblici, necessaria per la determinazione della larghezza stradale e
la conseguente individuazione del costo di allacciamento da applicare.
o Copia del progetto conforme all’originale presentato in Comune per
l’adeguamento dell’impianto di scarico (nei casi di intervento con
opere anche nelle aree private) completo di:
particolari e tipologie costruttive
punto d’innesto in pubblica fognatura
quota di scorrimento nel punto di allaccio fognario
o Planimetria scala 1/500 dell’insediamento produttivo, con indicato:
i vari reparti di produzione
i servizi igienici e le altre destinazioni dei locali
le reti interne di fognatura acque nere, acque chiare, acque
meteoriche, acque di processo e degli eventuali impianti di
pretrattamento
pozzetto di ispezione terminale prima della immissione delle acque nel collettore fognario
la fonte di approvvigionamento idrico sia pubblico acquedotto o pozzo privato, i numeri di matricola dei contatori installati
o Sezione Longitudinale quotata in scala 1/100 della tubazione di
allaccio alla pubblica fognatura con i relativi pozzetti
o Particolare dell’ultimo tratto di condotta con pozzetti d’ispezione,
campionamento e misura ed il particolare dell’innesto alla pubblica
fognatura
o Relazione Tecnica sull’opera da eseguire con indicato:
descrizione dettagliata del ciclo o dei cicli produttivi svolti nell’azienda;
descrizione ed elenco degli impianti presenti nello stabilimento e dai quali si originano gli scarichi;
elenco dettagliato delle materie prime e delle materie accessorie
usate nella produzione indicando la fase produttiva in cui vengono
impiegate ed i rispettivi quantitativi utilizzati mensilmente ed
annualmente;
portata d’acqua prevista in m3 utilizzata nell’anno solare
portata idraulica dello scarico industriale previsto in m3; nel caso
di scarico unificato con quello domestico va dichiarato il volume
complessivo dei due scarichi
tipo e numero di matricola del contatore istallato sulle opere di captazione private
numero delle giornate lavorative svolte durante l’anno solare
dichiarazione della piena conoscenza di quanto specificato della Legge n°152/996 e successive modificazioni e/o integrazioni.
o Certificato di analisi non anteriore a tre mesi, comunque
rispecchiante la situazione aggiornata degli scarichi, nel caso di
attività esistenti, altrimenti certificato di analisi presunto con
impegno a fornire un certificato di analisi entro tre mesi dall’inizio
dell’attività stessa
o Eventuali altre indicazioni richieste da Acque S.p.A. specificate sulla domanda.
o Tutta la documentazione, in triplice copia, deve essere firmata e
timbrata dal Progettista, dal Direttore Lavori e dal Richiedente
(Proprietario o altro).
• Verifica in ufficio della documentazione inoltrata, sopralluogo da
parte del tecnico Acque S.p.A. per controllo, valutazione della
fattibilità ed accertamento dell’importo economico dovuto per le opere
di allacciamento.
• Invio da parte di Acque S.p.A., all’intestatario della domanda
(proprietario o amministratore), di nota contenente l’esito della
richiesta (approvazione/sospensione) e nel caso di approvazione di
preventivo di spesa relativa ai costi di realizzazione dell’allaccio
richiesto, variabili in funzione della larghezza e della tipologia
della strada oltre che di eventuali importi a conguaglio per oneri
accessori e/o opere supplementari e comprensiva di eventuali
prescrizioni tecniche.
• Esecuzione da parte di Acque S.p.A. dei lavori di allaccio fognario,
in sede stradale pubblica, dalla canalizzazione fognaria al punto di
allaccio indicato negli elaborati grafici.
• Invio da parte di Acque S.p.A., direttamente all’intestatario della
richiesta, di ricevuta fiscale, relativa al costo delle opere così come
preventivate, oltre ad eventuali importi a conguaglio (la dove
sostenuti) e invio informativa all’ente competente al rilascio
dell’autorizzazione allo scarico dell’avvenuta esecuzione
dell’allacciamento.
• Rilascio di copia della documentazione di richiesta allacciamento
all’utente richiedente, vidimata da Acque S.p.A. con gli estremi di
approvazione della richiesta e di realizzazione delle opere di
allacciamento (documento necessario per poter attivare, assieme
all’Autorizzazione allo scarico che il richiedente deve aver
contestualmente acquisito, il collegamento dai propri scarichi alla
rete fognaria pubblica).
ART. 5 – MODALITÀ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO FOGNARIO
Art. 5.1 - Generalità
Il presente titolo regolamenta, nell’ambito di competenza di Acque
S.p.A., gli allacciamenti degli scarichi alle fognature pubbliche,
nonché, le procedure cui sono tenuti i singoli utenti per la
realizzazione delle opere interne.
Art. 5.2 - Collegamento ai collettori esistenti
Per i collegamenti di fognature esistenti o di nuova costruzione ad una
rete fognaria, gestita da Acque S.p.A., o comunque, ad un reticolo
fognario afferente ad un impianto centralizzato di depurazione gestito
dalla stessa, i soggetti richiedenti devono formulare una proposta
tecnica alla medesima, corredata dal progetto di massima e dalle altre
informazioni necessarie.
Sulla base di tali elementi, verificata la fattibilità della proposta
con le caratteristiche del sistema gestito, Acque S.p.A. esprimerà il
proprio parere di merito, impartendo, se del caso, anche le dovute
prescrizioni tecniche, necessarie per assicurare il rispetto dei
regolamenti edilizi comunali.
Il collegamento sarà realizzato solo dopo detta approvazione, nel
rispetto e secondo le modalità prescritte da Acque S.p.A.
La medesima procedura dovrà essere seguita nel caso di potenziamenti od
estensioni delle reti fognarie.
Art. 5.3 - Allacciamenti di scarichi di Acque reflue domestiche e industriali
I lavori relativi all’allacciamento di scarichi in pubblica fognatura,
potranno essere eseguiti esclusivamente da Acque S.p.A.; fatto salvo
eventuali specifiche autorizzazioni rilasciate dalla stessa per
l’esecuzione di lavori di allacciamento da parte dei privati.
Tutte le opere fognarie da eseguirsi in sede stradale o in altro spazio
pubblico o equiparabile, sia di costruzione che di manutenzione, per
gli scarichi di qualsiasi genere, sono compiute da Acque S.p.A.,
secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Acque S.p.A. non risponderà dei danni cagionati da eventuali
allagamenti per rigurgiti dei collettori o delle fognature comunali
esistenti alla data dell’affidamento al Gestore da parte dell’AATO 2 e
pertanto l’utente dovrà installare, se del caso, dispositivi
antiriflusso, atti ad evitare tali allagamenti.
Sono a carico di Acque S.p.A., tutti gli adempimenti occorrenti
all’attuazione dell’allacciamento, come i permessi per l’occupazione di
sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonchè i provvedimenti
relativi alla salvaguardia degli altri servizi che interferiscono con i
lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico.
Nel caso di costruzione o di ripristino di fognature stradali, Acque
S.p.A. provvederà all’esecuzione delle opere in sede stradale per la
costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati
non idonei. Gli oneri di tali lavori sono a carico dell’utente.
Art. 5.4 - Proprietà delle condotte in sede stradale
Le tubazioni, posate da Acque S.p.A. in suolo pubblico e a servizio
dell’allacciamento dell’edificio richiedente, restano di esclusiva
proprietà e competenza di Acque S.p.A.
Art. 5.5 - Immissione tramite predisposizioni esistenti.
Per l’immissione degli scarichi nella fognatura pubblica, dovranno
essere utilizzate esclusivamente le predisposizioni esistenti
installate durante la posa in opera dei collettori fognari principali.
La tubazione privata dovrà essere adeguata al diametro delle
predisposizioni, salvo quei provvedimenti che Acque S.p.A., per motivi
di ordine tecnico, igienico o locale, ed in casi eccezionali e previo
parere del competente Organo di Controllo, potrà adottare in deroga
alle norme sopra riportate.
L’esecuzione degli allacciamenti in sede pubblica sarà gestita direttamente da Acque S.p.A.
Le condotte di scarico private non potranno essere allacciate tra loro
nella carreggiata stradale; tale operazione dovrà essere compiuta lungo
la proprietà privata dopo di che tali condotte andranno allacciate ad
un unico attacco tra quelli predisposti sul collettore principale. In
caso di impossibilità le condotte potranno essere allacciate lungo il
marciapiede avendo ottenuto, in via preventiva, l’autorizzazione per
occupazione permanente di suolo pubblico da parte del competente
Ufficio comunale.
Nel caso di fabbricati divisi in più parti appartenenti a diversi
proprietari, questi sono tenuti a riunire le rispettive canalizzazioni,
per acque bianche e per acque nere, provvedendo alla loro immissione
nella fogna stradale mediante un solo condotto per le Acque bianche ed
un solo condotto per le acque nere.
Tutte le tubazioni, pozzetti, fosse settiche e biologiche ecc., poste
su sede pubblica sono di proprietà dei fabbricati fino all’imbocco del
traversante, costruito da Acque S.p.A.. Ai proprietari spetta la
manutenzione e la riparazione di dette tubazioni e/o manufatti e
saranno direttamente responsabili di danni arrecati a terzi per la non
corretta gestione degli stessi.
Art. 5.6 - Oneri di allacciamento e manutenzione dei condotti
La manutenzione e le riparazioni dei collettori fognari e degli
allacciamenti realizzati da Acque S.p.A. in sede stradale pubblica e le
relative necessarie opere di modificazione del suolo e del sottosuolo
stradale, sono a carico di Acque S.p.A.
Le spese di impianto e di opere accessorie sino all’innesto con il
collettore faranno carico all’utente.
Art. 5.7 - Norme tecniche per l’Allacciamento alla Fognatura Pubblica
Per la corretta e regolare realizzazione delle opere fognarie interne
alla proprietà privata, necessarie per l’adeguamento degli scarichi
fognari, si fa riferimento ai vigenti regolamenti edilizi in uso nel
comune territorialmente competente.
Art. 5.8 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami in pubblica fognatura
Salvo diverse indicazioni prescritte da regolamenti edilizi locali
nella realizzazione delle opere di raccolta e allontanamento
all’interno delle proprietà private, dovranno essere seguite le
seguenti modalità:
Le tubazioni di scarico di bagni e/o cucine, poste all’interno del
fabbricato ed i discendenti relativi, dovranno essere costruiti in
materiale impermeabile come grès ceramico, PVC ad alta resistenza PEAD
o altri materiali similari ed inoltre ben connessi a regola d’arte, in
modo da impedire qualsiasi fuoriuscita.
Ove non esistano cortili o giardini privati, le tubazioni di servizio
devono essere costruite e collocate in modo da non attraversare al
piano terreno i vani adibiti al pernottamento.
Nel sotterraneo, ove possibile, le tubazioni saranno mantenute al di
sopra del pavimento; in caso contrario esse dovranno essere collocate
in apposita incassatura, facilmente ispezionabile, nel muro o nel
pavimento, dotata di pareti impermeabili; in casi diversi si potrà
sostenere la condotta con appositi tiranti a soffitto, o con mensole a
parete, con almeno un sostegno per ogni giunto.
Tutti gli apparecchi per l’evacuazione delle materie di rifiuto in
comunicazione con la rete fognaria, nonché i pozzetti e\o griglie di
raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura
idraulica a sifone.
Per garantire l’assoluta sicurezza dell’impianto in caso di fughe di
gas e\o di esalazioni fognarie, le calate degli scarichi provenienti da
bagni, cucine e dai condotti principali della rete interna, dovranno
essere prolungati al di sopra del tetto e convenientemente ventilati
(ventilazione primaria) in aggiunta, dovranno altresì essere installate
apposite canne di aerazione collegate a valle del sifone di fondo
colonna (ventilazione secondaria) prolungate oltre il colmo del tetto e
completamente isolate dal resto dell’impianto; deroghe alla presente
disposizione, potranno essere concesse da Acque S.p.A., previa regolare
autorizzazione dell’Organo di Controllo preposto, da allegare in copia
alla richiesta d’allaccio fognario.
E’ fatto assolutamente divieto in ogni caso introdurre acque reflue
domestiche, acque nere (provenienti da bagni) e\o acque grigie
(provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc), nelle
canalizzazioni che recapitano in fognatura di tipo Separata Bianca ed è
oltremodo vietato introdurre nelle doccionate scarichi diversi
dall’acqua piovana e di utilizzare quest’ultime come sfiati per
qualsiasi rete di scarico.
Per assicurare le migliori condizioni igieniche della fognatura
pubblica e\o privata, nell’interesse comune, Acque S.p.A. o il Comune
ha la facoltà di posizionare, nei luoghi in cui lo ritenga necessario,
tubi di ventilazione fognari, appoggiandoli ai fronti esterni degli
edifici privati e d’imporre, in fase di richiesta o la dove lo ritenga
necessario, il posizionamento di un pozzetto sifonato tipo
“firenze”sito al limite della proprietà privata, a ridosso della
fognatura pubblica.
È assolutamente obbligatorio eseguire i lavori all’interno della
proprietà privata una volta che Acque S.p.A. ha terminato la
realizzazione dell’allaccio richiesto, in quanto la quota di
scorrimento di quest’ultimo è fissa e imposta dai sottoservizi presenti
in suolo pubblico.
Art. 5.9 - Impianti di chiarificazione (pretrattamento)
La dove sussista un sistema fognario di tipo unitaria mista, prima
dell’immissione nei canali pubblici della fognatura,dovrà essere
installato un impianto di chiarificazione nel quale dovranno essere
fatte confluire le acque nere (provenienti da bagni) e le acque grigie
(provenienti da cucine, lavabi, pilozzi, lavatrici ecc); quest’ultimo
dovrà essere conforme alla vigente normativa nazionale e regionale in
materia di tutela delle acque dall’inquinamento e adeguatamente
dimensionato in relazione al numero di utenti (ab.equivalente) e alla
dotazione idrica giornaliera (Litri\ab.).
Gli impianti di pretrattamento (fosse settiche tricamerali a
sedimentazione e fosse imhoff) dovranno essere realizzati a perfetta
tenuta e collocate in luoghi privati, all’aperto e perfettamente
areati, salvo casi particolari che saranno autorizzati dall’Organo di
Controllo preposto, da allegare in copia alla richiesta d’allaccio
fognario.
Art. 5.10 - Strade private
Alle disposizioni del
presente Regolamento sono soggetti anche gli edifici situati lungo le
strade private. Esse sono considerate ai fini del presente Regolamento
come cortili comuni, a meno che non posseggano le caratteristiche
necessarie per divenire pubbliche; in questo caso vale quanto stabilito
per le strade comunali. I proprietari degli edifici fronteggianti tali
strade dovranno quindi provvedere alla realizzazione della fognatura
nella strada stessa, secondo le norme del presente Regolamento.
Art. 5.11 - Conformità delle opere - visite di controllo
Le opere di canalizzazione sia per gli stabili di nuova costruzione che
per i fabbricati già esistenti, dovranno essere eseguite come da
elaborati tecnici presentati in Comune per le dovute autorizzazioni
all’esecuzione dell’opera e ad Acque S.p.A. seguendo le eventuali
prescrizioni tecniche e/o sanitarie descritte nell’autorizzazione ai
lavori e all’allacciamento.
Nel caso di lottizzazioni, ad ultimazione dei lavori, il tecnico
redattore del progetto e/o direttore dei lavori, provvederà a compilare
ed inviare a Acque S.p.A., idonea dichiarazione di fine lavori e
conformità delle opere eseguite, rispetto al progetto approvato.
Acque S.p.A. si riserva comunque la facoltà di verificare, tramite
propri tecnici, quanto dichiarato; lo scopo delle visite di controllo è
quello della constatazione della regolare esecuzione delle opere in
relazione alle norme tecniche e sanitarie impartite dai Regolamenti dei
rispettivi organi preposti e della conformità dell’opera al progetto
presentato.
Tale visita non esime il proprietario da alcuna responsabilità per i
difetti che potessero in seguito constatarsi e gli eventuali danni che
ne conseguissero alla fognatura cittadina ovvero allo stesso stabile.
Art. 6.1- Tariffa per oneri di fognatura e depurazione
Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione
e lo scarico delle Acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e
privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte
degli utenti ad Acque S.p.A., quale ente gestore del Servizio Idrico
Integrato nell'AATO 2, il pagamento di apposite tariffe, come citato
dall'Art. n.15 della L. 05 Gennaio 1994 n.36.
La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura
è dovuta anche dagli utenti ubicati in zone servite da rete fognaria
ancorché non allacciati alla stessa a far data dall’ultimazione dei
lavori effettuati per la realizzazione della rete fognaria medesima. A
partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà
cura del Gestore comunicare la data di ultimazione delle nuove opere
sia all’Autorità d’Ambito che al sindaco del comune interessato.
La determinazione della tariffa relativa al collettamento e alla
depurazione delle Acque reflue risulta essere attribuita all'AATO 2
secondo quanto prescritto dagli Articoli n.13 e n. 14 della L. 36/1994
e risulterà dovuta dall'applicazione del Metodo Normalizzato, emanato
con D.M. 01 Agosto 1996.
Art. 6.1.1 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili
Per le utenze domestiche/civili, come già specificato all’Art. 6.1 del
presente regolamento, la tariffa è stata emanata dall’AATO 2, seguendo
le modalità di calcolo del Metodo Normalizzato (D.M. 01/08/1996), e
secondo le indicazioni previste dall’Art. 16 della Convenzione del
Servizio Idrico Integrato nell’Ambito n. 2.
La tariffa viene calcolata sulla base del 100% dell’acqua prelevata o
comunque assunta e misurata da apposito contatore installato
sull’utenza.
Detta tariffa verrà applicata anche a tutte le utenze domestico/civili
che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse da pubblico
acquedotto e che scaricano i reflui emunti in pubblica fognatura.
In attesa della presa in consegna da parte di Acque S.p.A. dei
contatori ad uso privato, tali utenti sono tenuti quindi alla
compilazione di apposito modulo di denuncia, nel quale saranno inserite
le indicazioni necessarie al fine dell’articolazione tariffaria.
A dette utenze, che hanno un approvvigionamento idrico autonomo,
l’addebito della tariffa sarà effettuato con apposita fattura emessa
dall’Azienda sulla base della denuncia annuale presentata e/o degli
accertamenti eseguiti dall’Azienda stessa.
Nel caso che il prelievo idrico autonomo non sia dotato di idoneo
strumento di misura la quantità annua prelevata presunta non risulterà
inferiore a 70 metri cubi di acqua per ogni persona utilizzatrice. Per
gli anni 2004, 2005 e 2006 la quantità annua è determinata in 65 metri
cubi per persona utilizzatrice..
Nel caso in cui l’utenza non provveda alla denuncia delle acque
prelevate, Acque S.p.A. si riserverà di stimare il consumo di acqua in
base alla documentazione posseduta in merito ed in base ai criteri
relativi a fatturazioni precedentemente eseguite.
Per gli utenti allacciati al pubblico acquedotto, invece, l’addebito
dei costi relativi alle fognature e alla depurazione sarà effettuato
nella bolletta/fattura di consumo dell’acqua emessa dall’acquedotto
pubblico e registrata dall’apposito contatore montato sull’utenza.
(Vedi successivo Art. 6.5)
Art. 6.1.2 - Tariffa relativa alle utenze industriali.
Come riportato nell’Art. n. 3 Comma n. 5 della Legge Regionale n. 64
del 21/12/01, è attribuita all’AATO 2 la determinazione delle tariffe
per il collettamento e la depurazione delle acque reflue industriali,
sulla base di quanto previsto dagli Art. 13 e 14 della L. 36/1994.
La tariffa è determinata ai sensi del Regolamento generale per
l’esercizio delle competenze relativo al controllo degli scarichi di
acque reflue urbane ed industriali nell’AATO 2 cosi come descritta
nello specifico allegato al suddetto Regolamento d’Ambito.
La tariffa relativa agli utenti produttivi/industriali sarà addebitata
all’utente con apposita fattura emessa sulla base della denuncia
annuale presentata e/o dagli accertamenti eseguiti dall’Azienda.
Qualora pervenisse una denuncia o un modulo relativo alle acque
prelevate e scaricate non completo, Acque S.p.A. provvederà ad
attribuire il valore del dato mancante stimandolo. La stima da eseguire
si baserà principalmente sulle denunce riferite agli anni precedenti.
Se anche tale dato non sarà disponibile Acque S.p.A. farà riferimento
alla documentazione fino ad ora posseduta in merito, stimando il valore
del dato mancante nel modo più veritiero possibile e secondo le
conoscenze possedute in materia.
Art. 6.2 - Cambio del titolare di utenza industriale.
I proprietari degli immobili dovranno denunciare sollecitamente ad
Acque S.p.A. il passaggio di proprietà o il cambiamento del titolare di
utenza industriale; in difetto, rimarranno personalmente responsabili
verso Acque S.p.A. del pagamento degli oneri dovuti per la depurazione
degli scarichi.
Gli stessi dovranno richiedere il rinnovo dell’Autorizzazione allo
scarico all’AATO 2 previa richiesta inoltrata presso lo Sportello Unico
Comunale ove presente o gli Uffici Ambiente Comunali nei modi e nelle
forme stabilite dall’art.15 del Regolamento generale per l’esercizio
delle competenze relativo al controllo degli scarichi.
Art. 6.3 - Modulo di denuncia delle Acque prelevate e scaricate.
Secondo quanto stabilito dall’Art. 26 della L.36/1994 coloro che si
approvvigionano in tutto o in parte di acqua da fonti diverse da
pubblico acquedotto sono tenuti a denunciare al Gestore del Servizio
Idrico Integrato il quantitativo prelevato nei termini e secondo le
modalità previste dalla normativa per la tutela della acque
dall’inquinamento.
Acque S.p.A., al fine di agevolare tale operazione, provvederà ad
elaborare un apposito modulo di denuncia, ad inviarlo presso le utenze
interessate, ed a indicare le date e i tempi di ricezione.
I dati richiesti dovranno essere riferiti al periodo 1 Gennaio – 31 Dicembre di ciascun anno.
La denuncia dovrà essere presentata in carta semplice, e fatta
recapitare presso gli uffici amministrativi Acque S.p.A.
Se per qualche motivo il modulo relativo alla denuncia non dovesse
essere recapitato all’utenza interessata, questa sarebbe ugualmente
obbligata a fornire le informazioni relative alle acque
prelevate/scaricate, secondo quanto stabilito dal presente regolamento
e dagli obblighi prescritti dalla Legge 36/94.
La compilazione dell’elaborato risulta anche indispensabile al fine di
redigere un piano di controllo riguardo la qualità delle acque e degli
scarichi immessi nei corpi idrici ricettori, secondo quanto stabilito
dall’Art.26 della L.36/1994 e dagli Art. 49 e 50 del DLgs 152/99 e
succ. mod. e int.
La denuncia delle acque prelevate e scaricate dovrà contenere i dati
utili per il calcolo della tariffa, nonché tutte le informazioni
ritenute utili per la corretta gestione degli scarichi. L’entità dei
prelievi dovrà essere rilevata dalla lettura di appositi strumenti di
misura. Per le acque reflue industriali, la quantità di liquame
scaricato dovrà risultare dall’elaborazione dei dati di prelievo, e
qualora fosse inferiore al liquame prelevato se ne dovrà dare idonea
spiegazione, documentando con dati tecnico-analitici i relativi
quantitativi di refluo eventualmente persi durante il processo di
approvvigionamento –scarico.
Acque S.p.A., se lo riterrà necessario, anche ai fini tariffari, potrà
prescrivere idonei strumenti di misura (campionatori e misuratori di
portata) a piè di fabbrica da installarsi a cura e spese dell’utente.
Sempre in riferimento agli articoli di cui sopra Acque S.p.A. potrà
predisporre controlli d’ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o
delle pubbliche autorità territorialmente competenti.
Il personale di Acque S.p.A., risulta quindi autorizzato al controllo
dei complessi domestici e industriali allacciati alla pubblica
fognatura - ivi compresi quelli assimilati agli insediamenti abitativi,
sulla base di programmi mirati ad accertamenti fiscali in materia
tariffaria, per la verifica quali - quantitativa degli scarichi, ai
fini gestionali e manutentivi, nonché allo scopo di assicurare
l’adeguamento degli effluenti fognari ai limiti di accettabilità
imposti dalla normativa vigente.
I tecnici Aziendali addetti ai controlli, muniti di tesserino di
riconoscimento, sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni
all’interno del perimetro dell’insediamento industriale o domestico, al
fine di verificare le condizioni che danno luogo alla formazione degli
scarichi (art. 49 e 50 legge 152/99).
Tali controlli devono essere eseguiti alla presenza del titolare dello
scarico o di persona all’uopo delegata, al fine di verificare la natura
e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di
pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un
corretto e razionale uso dell’acqua e, più in generale, l’osservanza
delle norme e prescrizioni della legge n. 36/1994 e dalle successive
modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.4 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali
Fermo restando a quanto disposto dagli Articoli 49 e 50 del DLgs 152/99
e succ. mod. e int. e dall’Art. 26 della L.36/1994, durante i controlli
di cui al precedente articolo, si potrà procedere all’esecuzione del
prelievo di un campione dello scarico, significativo ai fini tariffari.
Il campione potrà derivare da un prelievo istantaneo o da più prelievi
ad intervalli di tempo variabili, in modo da formare un campione medio
composto in funzione del ciclo produttivo, dei tempi ed delle modalità
di scarico, nonché della portata ed della durata degli scarichi.
Le modalità del prelievo del campione saranno riferite alla normativa
vigente, ed in particolare dall’Art. 28 del DLgs 152/99 e succ. mod. e
int.
Tale campione sarà suddiviso in tre campioni sigillati, uno dei quali
verrà consegnato all’utente, il secondo sarà avviato all’analisi,
mentre il terzo sarà mantenuto da Acque S.p.A. a disposizione.
Alla fine di ogni controllo verrà redatto un apposito verbale di tutte
le operazioni effettuate, che sarà lasciato in copia al titolare dello
scarico, al quale si indicherà la data ed il luogo di esecuzione delle
analisi, per consentire al medesimo di presenziare alle stesse
personalmente, o mediante un tecnico di fiducia allo scopo incaricato.
L’analisi del campione verrà redatta dal laboratorio acque reflue di
Acque S.p.A., e i risultati analitici di ogni singolo campione
analizzato saranno resi disponibili ed inviati all’utente qualora
l’utente stesso ne faccia richiesta scritta presso gli uffici Acque
S.p.A.
Nel caso in cui l’utente per il proprio campione abbia ottenuto un
esito analitico significativamente diverso da quello comunicato da
Acque S.p.A., lo stesso potrà richiedere la revisione dell’analisi da
effettuarsi sul campione di confronto, allegando alla richiesta il
certificato di analisi redatto dal laboratorio abilitato.
La revisione verrà effettuata inviando il campione di confronto al
laboratorio di analisi ARPAT competente per territorio, le cui
risultanze di analisi verranno ritenute definitive ai fini tariffari.
L’eventuale addebito dei costi relativi l’elaborazione di vari campioni
saranno a carico dell’utente, come le spese generali sostenute
dall’Azienda per l’eventuale riscontro dei dati di carattere generale
ai fini della corretta gestione dello scarico.
Nel caso i risultati analitici definitivi, contengano parametri con
valori qualitativi superiori ai limiti imposti nell’Autorizzazione allo
scarico (vedi Art. 3.2.2) Acque S.p.A. ha la facoltà di calcolare la
tariffa ed emettere fattura, sulla base di tali parametri qualitativi
riscontrati e per un quantitativo calcolato dalla differenza tra la
misurazione dell’accertamento e l’ultima denuncia presentata.
Inoltre Acque S.p.A., qualora ritenga che gli elevati parametri
risultanti dal controllo di cui sopra, possano arrecare danno al
processo dell’Impianto di depurazione terminale e/o compromettere il
normale funzionamento dello stesso, può richiedere all’organo
competente, previa presentazione di motivata ed apposita documentazione
tecnica, comprovante quanto sopra, di revocare l’Autorizzazione allo
scarico.
Art. 6.5 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione.
La quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di
depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura
sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano
temporaneamente inattivi (Art. n.14 L. 36/1994) e secondo quanto
previsto dalle disposizioni di legge.
La richiesta di esenzione, nel caso in cui l’utente non risulti
allacciato alla pubblica fognatura, fatto salvo quanto previsto
all’Art. 3.1.3 e negli altri casi che eventualmente saranno previsti
dall’Autorità di Ambito dovrà essere presentata in carta semplice
presso gli Uffici Commerciali Acque S.p.A., o presso lo Sportello Unico
Comunale, il quale provvederà all’invio della domanda di esonero presso
gli uffici Acque S.p.A. Successivamente gli addetti dell’Ufficio
Tecnico provvederanno ad accertare l’effettivo diritto all’esenzione. A
seguito di tale comunicazione l’Ufficio Commerciale provvederà
all’esonero dal pagamento della tariffa di fognatura ed al rimborso di
quanto eventualmente pagato a tale titolo negli anni precedenti.
Art. 7.1 – Sanzioni amministrative
Ai titolari di scarichi di Acque reflue industriali, in caso di mancato
rispetto delle disposizioni contenute nel d.lgs. 152/99 e successive
modificazioni ed integrazioni, saranno applicate le sanzioni
amministrative previste dall’art.54 del decreto stesso. Le sanzioni
saranno determinate ed applicate dall’ATO 2, ai sensi dell’art.56 del
d.lgs. 152/99 così come recepito dall'articolo 7, comma 1, della L.R.
64/01.
Art. 7.2 – Sanzioni penali
In caso di accertata violazione delle disposizioni indicate dall’art.59
del d.lgs. 152/99 e succ. mod. ed int., sarà data comunicazione
all’Autorità Giudiziaria ai sensi del vigente Codice di Procedura
Penale.
Art. 7.3 – Provvedimenti amministrativi
Fermo restando l’applicazione delle norme sanzionatorie richiamate agli
artt. 7.1 e 7.2 di cui al presente Regolamento, in caso di inosservanza
delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico, verranno
adottati i provvedimenti amministrativi previsti dall’art.51 del D.Lgs
152/99 procedendo secondo la gravità dell’infrazione.
Inoltre qualora si verifichino casi di omessa o ritardata denuncia
delle Acque reflue prelevate e scaricate, ai sensi del precedente art.
6.3, Acque S.p.A. in qualità di gestore del servizio idrico integrato,
avrà la facoltà di applicare un’ammenda pari all’ammontare della
tariffa dovuta. Tale ammenda risulterà ridotta di un quarto
dell’importo della tariffa, qualora la denuncia pervenga entro trenta
giorni di ritardo presso gli uffici Acque S.p.A.
Per il ritardato pagamento della tariffa è previsto invece una
sovrattassa pari al 20 (venti) per cento rispetto al normale pagamento
della medesima tariffa.
Qualora il ritardo del pagamento si protragga a periodi superiori
all’anno, Acque S.p.A. provvederà a richiedere all’organo competente in
materia, la diffida e successivamente la revoca dell’Autorizzazione
allo scarico. La decadenza di tale procedura avverrà solo dopo
l’accertamento da parte degli Uffici Amministrativi Acque S.p.A.
dell’avvenuto pagamento di quanto dovuto.
Art. 8.1 - Disposizioni inerenti le pubbliche fognature
Tutte le fognature miste attualmente esistenti (in esercizio) potranno
essere collegate agli impianti di depurazione solo se provviste di un
idoneo sfioratore.
Le portate delle fognature miste urbane non dovranno in ogni caso
superare il quantitativo fissato dall’art. XX della Legge Regionale
5/86, pari a tre volte la portata media giornaliera in tempo secco.
Art. 8.2 - Attuazione del Regolamento
Alle modificazioni non sostanziali del Regolamento e dei suoi allegati
tecnici per migliorarne l’efficacia e la sua applicazione provvede
direttamente il Presidente dell’Azienda Acque S.p.A.
Art. 8.3 - Rilascio atti e certificazioni
Le Autorizzazioni, gli atti amministrativi, i certificati o
attestazioni concernenti fatti o situazioni disciplinate dal presente
regolamento sono rilasciati dal Direttore Generale o da altro Dirigente
suo delegato.
Art. 8.4 - Sostituzione delle regolamentazioni precedenti
Il presente Regolamento è soggetto all'approvazione dell’AATO 2 ed
entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla esecutività
della relativa delibera.
Il Regolamento inoltre si sostituisce alle precedenti regolamentazioni
locali relative al trattamento delle acque reflue urbane approvati dai
singoli comuni o aziende facenti parte dell’Ambito territoriale N.2.
ALLEGATI AL REGOLAMENTO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
Gli allegati al regolamento di Fognatura e Depurazione (Domanda di
allacciamento, documenti occorrenti, iter per l’allacciamento alla
fognatura pubblica) sono disponibili sul sito internet www.acque.net