Dati catastali
Nuovo contratto
Allacciamento idrico
Allacc. fognatura
Polizza salvasorprese
Attivazione
Riattivazione
Voltura
Subentro
Chiusura contratto
Variazione recapito
Variazione residenza
Rimborso fognatura-depurazione
Leggere la bolletta
Come e dove pagare
Ritardato pagamento
Smarrimento
Bolletta negativa
Tariffe fornitura
Tariffe allacciamenti
Letture
Fatturazione
 
testo
 
nel sito  
 
nel web  
SPORTELLI
NUMERI VERDI
 Segnalazioni Guasti:
800 982 982
 - operativo 24 ore 24
    tutti i giorni.
 Servizi Commerciali:
800 982 982
   Lun-Ven: 9.00-18.00
   Sabato: 9.00-13.00
Leggere il contatore
Verifica funzionamento
Rottura
Controlla i consumi
Richiesta sostituzione
Spostamento
  Regolamento
REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Art. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
Art. 2 - DEFINIZIONI
Art. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)

Art. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Art. 5 - VOLTURAZIONE
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA
Art. 7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA
Art. 8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA
Art. 9 - TIPI DI USO
Art. 10 IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Art. 11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO, MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

Art. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

Art. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA

Art. 14 - RICHIESTA
Art. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA
Art. 16 – PREVENTIVO
Art. 17 - PRELIEVI ABUSIVI
Art. 18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

Art. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE

Art. 20 - MISURATORE DI UTENZA CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA
Art. 21 - SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE
Art. 22 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE
Art. 23 - CONTROLLO
Art. 24 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE
Art. 25 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE
Art. 26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
Art. 27 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL CONTATORE
Art. 28 - LIMITATORI DI PORTATA
Art. 29 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE
Art. 30 - SERVIZIO ANTINCENDIO
Art. 31 - FONTANELLE PUBBLICHE
Art. 32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI
Art. 33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE IDRICHE IN AREA PRIVATA
Art. 34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI
Art. 35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC.
Art. 36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI
Art. 37 - SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI
Art. 38 - POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO
Art. 39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI
Art. 40 - LETTURA DEL CONTATORE
Art. 41 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI
Art. 42 - CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE
Art. 43 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE
Art. 44 - UTENZE CONDOMINIALI
Art. 45 - INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ
Art. 46 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA
Art. 47 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI
Art. 48 - DEPOSITO CAUZIONALE
Art. 49 - ADDEBITI VARI
Art. 49 bis - MODALITA' DI ACCREDITO DI SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL'UTENTE……

Art. 50 - UTENZE PREESISTENTI

Art. 51 - CONTROVERSIE E RECLAMI
Art. 52 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI
Art. 53 – INFRAZIONI
Art. 54 - TASSE E IMPOSTE
Art. 55 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE
 
REGOLAMENTO DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE

Art. 2.1 - Norme principali

Art. 2.2 - Classificazione degli scarichi idrici

Art. 3.1 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche

Art. 3.1.1 – Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, munita di impianto di depurazione, che recapita in corpi d'acqua superficiale
Art. 3.1.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura, sprovvista di impianto di depurazione, che recapita in corsi d'acqua superficiale
Art. 3.1.3 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del Sindaco.
Art. 3.2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali ed assimilabili ad acque reflue domestiche in pubblica fognatura
Art. 3.2.1 – Scarichi non in pubblica fognatura
Art. 3.2.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione gestito da Acque S.p.A.
Art. 3.2.3 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi sanitari
Art. 3.3 - Sversamenti accidentali
Art. 4.1 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche. Procedura e documentazione.
Art. 4.2 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali assimilabili ad acque reflue domestiche. Procedura e documentazione
Art. 4.3 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali. Procedura e documentazione
Art. 5.1 - Generalità
Art. 5.2 - Collegamento ai collettori esistenti
Art. 5.3 - Allacciamenti di scarichi di acque reflue domestiche e industriali
Art. 5.4 - Proprietà delle condotte in sede stradale
Art. 5.5 - Immissione tramite predisposizioni esistenti.
Art. 5.6 - Oneri di allacciamento e manutenzione dei condotti
Art. 5.7 - Norme tecniche per l'allacciamento alla fognatura pubblica
Art. 5.8 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami nella fognatura pubblica
Art. 5.9 - Impianti di chiarificazione (pretrattamento)
Art. 5.10 - Strade private
Art. 5.11 - Conformità delle opere - visite di controllo
Art. 6.1.1 - Tariffa relativa alle utenze domestiche e/o assimilabili
Art. 6.1.2 - Tariffa relativa alle utenze industriali
Art. 6.2 - Cambio del titolare di utenza industriale
Art. 6.3 - Modulo di denuncia delle acque prelevate e scaricate
Art. 6.4 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze industriali
Art. 6.5 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura e depurazione.

Art. 7.1 – Sanzioni amministrative

Art. 7.2 – Sanzioni penali
Art. 7.3 – Provvedimenti amministrativi

Art. 8.1 - Disposizioni inerenti le pubbliche fognature

Art. 8.2 - Attuazione del Regolamento
Art. 8.3 - Rilascio atti e certificazioni
Art. 8.4 - Sostituzione delle regolamentazioni precedenti
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PREMESSA

L'Autorità di Ambito 2, denominata “Basso Valdarno”, con deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.

ACQUE S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, in base alle direttive della Legge Galli (legge n. 36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle disposizioni concorrenti ed attuative della Regione Toscana.

AMBITO ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

L'esercizio del servizio affidato e del presente regolamento ha validità su tutto il territorio dei comuni sottoelencati:

Altopascio, Barberino Val D'Elsa, Bientina, Buggiano, Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori, Capraia e Limite, Casciana Terme, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo, Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Gambassi, Lajatico, Lamporecchio, Larciano, Lari, Lorenzana, Marliana, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo, Montecatini Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a Nievole, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese, Pontedera, Porcari, San Gimignano, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa Maria a Monte, Terricciola, Uzzano, Vecchiano, Vicopisano, Villa Basilica, Vinci.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
Art. 1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA

Il presente regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti all' A.T.O. n. 2 nei quali il servizio acquedotto sia assunto dalla società ACQUE S.p.A., in seguito denominata in breve col termine “ Gestore”. Esso regola le modalità d'erogazione del servizio e i rapporti fra gestore ed utente.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento e concordate tra Gestore e Autorità di Ambito, sentito il parere delle Associazioni Consumatori maggiormente rappresentative, saranno portate a conoscenza degli utenti.

Art. 2 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. Allacciamento: condotta idrica derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione di uno o più utenti

2. Autolettura: è la rilevazione da parte dell'utente e la successiva comunicazione al gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore

3. Conguaglio: è il procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe

4. Contatore: è lo strumento per la misurazione dell'acqua erogata;

5. Contratto di fornitura : è l'atto con cui è stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il gestore del servizio idrico integrato l'impegno al rispetto del presente Regolamento

6. Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione

7. Deposito cauzionale: è l'importo che è versato dall'utente, che non effettua il pagamento della bolletta tramite bonifico automatico bancario, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso

8. Derivazione: prelevamento di parte dell'acqua da una condotta all'altra

9. Disattivazione: è la sospensione della fornitura a seguito della disdetta del contratto da parte dell'utente con sigillatura o rimozione del contatore

10. Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale

11. Disdetta: è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso

12. Richiesta d'allacciamento: è la richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura

13. Domiciliazione bancaria: è il pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente

14. Ente Gestore: è il soggetto che esercita l'attività di distribuzione e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento da parte dell'ATO 2

15. Fasce tariffarie: sono limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati

16. Fornitura per uso privato: è l'erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità

17. Fornitura per uso pubblico: è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità

18. Indennizzo automatico: è un importo che è riconosciuto all'utente nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta

19. Lettura del contatore: è la rilevazione da parte del gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del contatore al fine di consuntivare i consumi dell'utente

20. Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri

21. Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della conduttura espressa in atmosfere

22. Metro cubo: è l'unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri

23. Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione

24. Perdita occulta: è un guasto che interviene a valle del misuratore d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia

25. Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo

26. Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate

27. Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale

28. Preventivo: è la valorizzazione economica del corrispettivo a carico del richiedente per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del gestore o per altri interventi del gestore a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione, e la determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire da parte del gestore

29. Punto di consegna:

a) Per utenze singole, è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata

b) Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore, è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata

c) Per condomini esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata

d) Per condomini serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata

e) Per condomini serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di contatore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal contatore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata

30. Riattivazione: è il ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento

31. Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un contatore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il gestore del servizio

32. Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni

33. Sospensione della fornitura: è la temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica

34. Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed alle apparecchiature ivi allocate

35. Subentro nel contratto di fornitura: si ha subentro nel contratto di fornitura quando interviene una causa che porta alla successione nel contratto stesso

36. Tipologia d'utenza: è la categoria che è attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica

37. Titolare del contratto di fornitura: è la persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente Regolamento

Art. 3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza contatore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea al consumo umano secondo le vigenti norme. Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

DISPOSIZIONI GENERALI

In questa sezione sono disciplinati gli aspetti principali relativi al contratto di fornitura, al sistema e alle diverse tipologie di fornitura nonchè ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare si applicano le seguenti disposizioni.

Art. 4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua (vedi allegato in facsimile) sono intestati come segue:

a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;

b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:

- Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

- In caso di Condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'Amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine dei lavori di costruzione e in ogni caso alla scadenza della concessione, e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto, da intestare come indicato alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le disposizioni successive.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.
Art. 5 - VOLTURAZIONE

Si ha voltura dell'utenza idrica quando il titolare del contratto di cui all'articolo precedente, rescinde il contratto stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo soggetto oppure trattandosi dello stesso soggetto cambiano una o più condizioni contrattuali.

L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare della fornitura.

Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che vuole continuare ad usufruire del servizio idrico deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo nome.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta risponderanno in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il precedente utente; resta ferma per il gestore la facoltà di procedere alla sospensione della fornitura.

I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale come previsto all'Art 2 punto 7, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di voltura e di quant'altro dovuto (vedi allegato).

La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo utente.
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA

I contratti per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, con almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente indicate sul contratto stesso, in deroga alle norme generali.

Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti, citando il numero d'utenza o quei dati che possano inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa e dichiarando la lettura finale del contatore.

La disdetta comporta la rimozione del contatore entro gli standard di qualità previsti, il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario per i diritti di chiusura e la cessazione del rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima fattura a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione della cauzione in assenza dei debiti pregressi.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione, pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del gestore.

Il venire meno della condizione di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando si trasferisce o lascia ad altri il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.

Art. 7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto.

L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso.

Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario; dovrà, comunque, provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed al pagamento esclusivamente dell'imposta di bollo ad esso relativa.

Art. 8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Se il punto di allacciamento si trova all'interno della proprietà privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, in luogo accessibile dal gestore.

Art. 9 - TIPI DI USO

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso pubblico;

- Forniture per uso privato.

Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti categorie contrattuali:

a) Utenza civile - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e.

b) Utenza produttiva – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere.

c) Utenza per allevamento - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.

Per tutte le tipologie d’uso e categorie contrattuali è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile per il riempimento di piscine, salvo autorizzazione espressa dell’Azienda. È inoltre vietato l’uso di acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso civile i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.
All’interno della categoria contrattuale Utenza Civile (sub a) si distinguono infine due classi tariffarie:

  • Domestica 1 – da applicarsi agli utenti che dimostrino un titolo di residenza presso l’abitazione ove si presta la fornitura;
  • Domestica 2 – da applicarsi alle altre utenze non rientranti nella Domestica 1.

Nel caso di utenze civili, alla stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l’utenza in base alla classe contrattuale indicata dall’utente, salvo presentazione entro 6 mesi di opportuna certificazione (es.: certificato di residenza) comprovante la classe contrattuale dichiarata. Il Gestore avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica 2 a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualora l’utente non fornisca entro il termine previsto la relativa certificazione.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.

Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.
Art. 10 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Gli impianti idrici per uso pubblico sono quelli destinati al soddisfacimento di necessità idriche di carattere comune, per le esigenze connesse ad una collettività cittadina.
Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico: gli edifici e gli impianti comunali, provinciali, regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi, e quelli ai quali le Amministrazioni suddette abbiano attribuito finalità di pubblica utilità e gestiti direttamente dalle stesse o affidati a Società senza fini di lucro riconosciute dalle stesse Amministrazioni.

Art. 11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO,
MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE

La realizzazione degli impianti di cui al precedente art.10, è eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese dei Comuni, delle province, delle regioni e dello Stato.
Tutti gli allacciamenti, e le prese d'acqua eseguite dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento delle loro necessità idriche sono realizzati a fronte della stipula di un normale contratto di fornitura.
I consumi stessi sono di norma misurati da contatori ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori, in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc. saranno conteggiati a forfait.

Art. 12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO

È fatto rigoroso divieto:

a) Di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche per usi diversi dall'alimentazione e comunque applicando alle bocche delle fontane, dei fontini e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale equivalente, allo scopo di convogliare acqua;

b) Di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini nonché di lavaggio delle fognature, se non dalle persone a ciò autorizzate per gli usi cui tali prese sono destinate;

c) Di prelevare acqua dagli idranti antincendio installati nelle strade se non per spegnimento d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b).
Nei casi in cui sia riscontrata una particolare gravità, sarà proceduto alla denuncia del fatto all'autorità competente.

In questa sezione si dettano le norme relative all'instaurazione del rapporto di utenza.
Art. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA
La legittimazione a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura di acqua appartiene al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio.
Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora allo stato di progetto, deve essere presentata una planimetria della zona nella quale sorgerà la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale risulti con esattezza l'ubicazione della futura costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e la posizione del contatore, concordata tra Gestore e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche su supporto informatico in formato dwg o dxf.
Art. 14 - RICHIESTA

La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (Call Center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.
Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.
La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo (vedi allegato).
Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed economiche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In particolare nel caso di nuove forniture che di fatto risultano essere riattivazioni di utenze già esistenti e debbano sostenere un onere tale da non giustificare l’esigenza di adeguarsi alle disposizioni generali, anche a seguito di positiva valutazione da parte dell’Autorità, si potrà derogare a tale norma.

Art. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA
Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete idrica per uso diverso da quello domestico, è facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso o di revocare la fornitura già concessa, in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore stesso. Il Gestore per servire utenze diverse da quelle domestiche, che richiedono portate o forniture considerate dalla stessa elevate, può concedere il servizio con la stipula di un contratto di fornitura “limitato ed interrompibile”. Le condizioni d'esercizio offerte dal Gestore possono prevedere limiti di portata istantanea e periodi nei quali la fornitura può essere sospesa.
Art. 16 - PREVENTIVO

A seguito della richiesta d'allacciamento, e d'ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso. Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro. I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella summenzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente ha una validità di 3 mesi; trascorso tale termine il preventivo eseguito perde di validità e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non indicato nel preventivo potrà essere richiesto successivamente al richiedente per la prestazione preventivata.

Art. - 17 PRELIEVI ABUSIVI
È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina dei comuni aderenti ad ACQUE S.p.A..
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.
Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dall'art. 49 del presente regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.
I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione della penalità di cui al comma precedente – saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione, moltiplicata per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.
. - 18 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA
È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell'utente e il pagamento di una penale di cui al successivo art. 49 del presente regolamento.
Art. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA SU STRADE
Nelle strade e piazze classificate comunali