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REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO |
| Art.
1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA |
| Art.
2 - DEFINIZIONI |
| Art.
3 - SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA
DELL'ACQUA) |
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Art.
4 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO |
| Art.
5 - VOLTURAZIONE |
| Art.
6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA |
| Art.
7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA |
| Art.
8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA |
| Art.
9 - TIPI DI USO |
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| Art.
10 IMPIANTI PER USO PUBBLICO |
Art.
11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO,
MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE |
| Art.
12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO |
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Art.
13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA |
| Art.
14 - RICHIESTA |
| Art.
15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA FORNITURA |
| Art.
16 – PREVENTIVO |
| Art.
17 - PRELIEVI ABUSIVI |
| Art.
18 - DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA |
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Art.
19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E FORNITURA
SU STRADE |
| Art.
20 - MISURATORE DI UTENZA CUSTODIA DEL PUNTO DI
CONSEGNA |
| Art.
21 - SOSTITUZIONE E SPOSTAMENTO DEL CONTATORE |
| Art.
22 - IRREGOLARE FUNZIONAMENTO E VERIFICA DEL CONTATORE |
| Art.
23 - CONTROLLO |
| Art.
24 - VERIFICA DEL LIVELLO DI PRESSIONE |
| Art.
25 - MANOMISSIONI DELLE OPERE DEL CONTATORE |
| Art.
26 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO |
| Art.
27 - VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE
DEL CONTATORE |
| Art.
28 - LIMITATORI DI PORTATA |
| Art.
29 - NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE |
| Art.
30 - SERVIZIO ANTINCENDIO |
| Art.
31 - FONTANELLE PUBBLICHE |
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| Art.
32 - GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI |
| Art.
33 - UBICAZIONE ED INSTALLAZIONE DELLE CONDUTTURE
IDRICHE IN AREA PRIVATA |
| Art.
34 - COLLEGAMENTI D'IMPIANTI ED APPARECCHI UTILIZZATORI |
| Art.
35 - INSTALLAZIONE DI DISCONNETTORI SULLE UTENZE
INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, OSPEDALI, ECC. |
| Art.
36 - IMPIANTI DI POMPAGGIO PRIVATI |
| Art.
37 - SERBATOI DI ACCUMULO PRIVATI |
| Art.
38 - POZZI D'ACQUA AD USO PRIVATO |
| Art.
39 - VIGILANZA IMPIANTI ED APPARECCHI |
| |
| Art.
40 - LETTURA DEL CONTATORE |
| Art.
41 - FATTURAZIONE DEI CONSUMI |
| Art.
42 - CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI FATTURAZIONE |
| Art.
43 - RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE
OCCULTE |
| Art.
44 - UTENZE CONDOMINIALI |
| |
| Art.
45 - INDENNITÀ DI RITARDATO PAGAMENTO E MOROSITÀ |
| Art.
46 - CASI DI SOSPENSIONE DELLA FORNITURA |
| Art.
47 - CONDIZIONI DI PAGAMENTO PARTICOLARI |
| Art.
48 - DEPOSITO CAUZIONALE |
| Art.
49 - ADDEBITI VARI |
| Art.
49 bis - MODALITA' DI ACCREDITO DI SOMME ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALL'UTENTE…… |
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Art.
50 - UTENZE PREESISTENTI |
| Art.
51 - CONTROVERSIE E RECLAMI |
| Art.
52 - PRELIEVO E FORNITURA D'ACQUA CON AUTOBOTTI |
| Art.
53 – INFRAZIONI |
| Art.
54 - TASSE E IMPOSTE |
| Art.
55 - APPLICABILITÀ DEL DIRITTO COMUNE |
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REGOLAMENTO
DI FOGNATURA PUBBLICA E DEPURAZIONE |
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Art.
1.1 - Oggetto del Regolamento |
| Art.
1.2 - Compiti e attribuzioni dell'Azienda Acque
S.p.A |
| Art.
1.3 - Finalità del Regolamento di fognatura |
| Art.
1.4 - Definizioni |
| |
Art.
2.1 - Norme principali |
| Art.
2.2 - Classificazione degli scarichi idrici |
| |
Art.
3.1 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue
domestiche |
| Art.
3.1.1 – Limiti di accettabilità e prescrizioni
per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura, munita di impianto di depurazione, che
recapita in corpi d'acqua superficiale |
| Art.
3.1.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni
per gli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica
fognatura, sprovvista di impianto di depurazione,
che recapita in corsi d'acqua superficiale |
| Art.
3.1.3 - Obbligo di allacciamento. Ordinanze del
Sindaco. |
| Art.
3.2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue
industriali ed assimilabili ad acque reflue domestiche
in pubblica fognatura |
| Art.
3.2.1 – Scarichi non in pubblica fognatura |
| Art.
3.2.2 - Limiti di accettabilità e prescrizioni
per gli scarichi di acque reflue industriali in
pubblica fognatura afferente ad impianto di depurazione
gestito da Acque S.p.A. |
| Art.
3.2.3 - Obbligo di disinfezione per gli scarichi
sanitari |
| Art.
3.3 - Sversamenti accidentali |
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Art. 4 - RICHIESTA DI ALLACCIAMENTO
ALLE PUBBLICHE FOGNATURE |
| Art.
4.1 – Allacciamento scarichi di acque reflue domestiche.
Procedura e documentazione. |
| Art.
4.2 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali
assimilabili ad acque reflue domestiche. Procedura
e documentazione |
| Art.
4.3 - Allacciamento scarichi di acque reflue industriali.
Procedura e documentazione |
| |
| Art.
5.1 - Generalità |
| Art.
5.2 - Collegamento ai collettori esistenti |
| Art.
5.3 - Allacciamenti di scarichi di acque reflue
domestiche e industriali |
| Art.
5.4 - Proprietà delle condotte in sede stradale
|
| Art.
5.5 - Immissione tramite predisposizioni esistenti. |
| Art.
5.6 - Oneri di allacciamento e manutenzione dei
condotti |
| Art.
5.7 - Norme tecniche per l'allacciamento alla fognatura
pubblica |
| Art.
5.8 - Disposizioni tecniche per lo scarico dei liquami
nella fognatura pubblica |
| Art.
5.9 - Impianti di chiarificazione (pretrattamento) |
| Art.
5.10 - Strade private |
| Art.
5.11 - Conformità delle opere - visite di
controllo |
| |
| Art.
6.1.1 - Tariffa relativa alle utenze domestiche
e/o assimilabili |
| Art.
6.1.2 - Tariffa relativa alle utenze industriali |
| Art.
6.2 - Cambio del titolare di utenza industriale |
| Art.
6.3 - Modulo di denuncia delle acque prelevate e
scaricate |
| Art.
6.4 - Campionamenti ai fini tariffari su utenze
industriali |
| Art.
6.5 - Richiesta di esenzione dalla tariffa di fognatura
e depurazione. |
| |
Art.
7.1 – Sanzioni amministrative |
| Art.
7.2 – Sanzioni penali |
| Art.
7.3 – Provvedimenti amministrativi |
|
Art. 8 - NORME TRANSITORIE E
FINALI |
Art.
8.1 - Disposizioni inerenti le pubbliche fognature |
| Art.
8.2 - Attuazione del Regolamento |
| Art.
8.3 - Rilascio atti e certificazioni |
| Art.
8.4 - Sostituzione delle regolamentazioni precedenti |
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L'Autorità
di Ambito 2, denominata “Basso Valdarno”, con
deliberazione del 21/12/01 ha affidato in via
esclusiva ai sensi della legge 36/94 e ai sensi
della L.R. 81/95 la gestione del Servizio Idrico
Integrato dei comuni compresi nel suo stesso ambito
territoriale al Gestore Unico Acque S.p.A.
ACQUE S.p.A. gestisce il Servizio
Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi
pubblici di captazione, adduzione e distribuzione
di acqua ad usi civili e industriali, di fognatura
e depurazione delle acque reflue secondo livelli
di efficienza, efficacia ed economicità,
in base alle direttive della Legge Galli (legge
n. 36/94) e della L.R. n. 81/95 nonché di
smaltimento dei fanghi residui, nell'ambito dei
comuni consorziati secondo il D. Lgs. 22/97 ed alle
disposizioni concorrenti ed attuative della Regione
Toscana. AMBITO ED
EFFICACIA DEL REGOLAMENTO
L'esercizio del servizio affidato e del presente
regolamento ha validità su tutto il territorio
dei comuni sottoelencati:
Altopascio, Barberino Val D'Elsa, Bientina, Buggiano,
Buti, Calci, Calcinaia, Capannoli, Capannori,
Capraia e Limite, Casciana Terme, Cascina, Castelfiorentino,
Castelfranco di Sotto, Cerreto Guidi, Certaldo,
Chianni, Chiesina Uzzanese, Crespina, Empoli,
Fauglia, Fucecchio, Gambassi, Lajatico, Lamporecchio,
Larciano, Lari, Lorenzana, Marliana, Massa e Cozzile,
Monsummano Terme, Montaione, Montecarlo, Montecatini
Terme, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Montopoli
Val d'Arno, Palaia, Peccioli, Pescia, Pieve a
Nievole, Pisa, Poggibonsi, Ponsacco, Ponte Buggianese,
Pontedera, Porcari, San Gimignano, San Giuliano
Terme, San Miniato, Santa Croce sull'Arno, Santa
Maria a Monte, Terricciola, Uzzano, Vecchiano,
Vicopisano, Villa Basilica, Vinci.
|
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REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO |
| Art.
1 - ENTE GESTORE E NORME PER LA FORNITURA DELL'ACQUA
|
Il presente
regolamento si applica a tutti i Comuni aderenti
all' A.T.O. n. 2 nei quali il servizio acquedotto
sia assunto dalla società ACQUE S.p.A.,
in seguito denominata in breve col termine “ Gestore”.
Esso regola le modalità d'erogazione del
servizio e i rapporti fra gestore ed utente.
Il Regolamento è soggetto a revisione
triennale. Le future revisioni apportate al Regolamento
e concordate tra Gestore e Autorità di
Ambito, sentito il parere delle Associazioni Consumatori
maggiormente rappresentative, saranno portate
a conoscenza degli utenti.
|
|
Art. 2 - DEFINIZIONI |
Ai fini del
presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
1. Allacciamento: condotta idrica
derivata dalla principale e dedicata all'alimentazione
di uno o più utenti
2. Autolettura: è la
rilevazione da parte dell'utente e la successiva
comunicazione al gestore dei dati espressi dal
totalizzatore numerico del contatore
3. Conguaglio: è il procedimento
contabile attraverso il quale è garantita
una corretta suddivisione del consumo effettuato
nell'arco di un determinato periodo e della corretta
applicazione delle relative tariffe
4. Contatore: è lo strumento
per la misurazione dell'acqua erogata;
5. Contratto di fornitura :
è l'atto con cui è stipulato fra
l'utilizzatore della risorsa idrica e il gestore
del servizio idrico integrato l'impegno al rispetto
del presente Regolamento
6. Deflusso: passaggio d'acqua
attraverso una tubazione
7. Deposito cauzionale: è
l'importo che è versato dall'utente, che
non effettua il pagamento della bolletta tramite
bonifico automatico bancario, a garanzia del regolare
adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del
consumo effettuato dallo stesso
8. Derivazione: prelevamento
di parte dell'acqua da una condotta all'altra
9. Disattivazione: è
la sospensione della fornitura a seguito della
disdetta del contratto da parte dell'utente con
sigillatura o rimozione del contatore
10. Disconnettere: separare
fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla
condotta principale
11. Disdetta: è la richiesta
di cessazione del contratto di fornitura cui segue
la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare
del contratto stesso
12. Richiesta d'allacciamento:
è la richiesta con cui s'inizia la pratica
per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione
del servizio idrico e per la successiva stipula
del contratto di fornitura
13. Domiciliazione bancaria:
è il pagamento delle fatture relative ai
consumi idrici attraverso addebito automatico
continuativo sul conto corrente bancario intestato
all'utente
14. Ente Gestore: è il
soggetto che esercita l'attività di distribuzione
e fornitura dell'acqua a seguito di affidamento
da parte dell'ATO 2
15. Fasce tariffarie: sono limiti
che individuano l'applicazione di una tariffa
piuttosto di un'altra a seguito dei consumi effettuati
16. Fornitura per uso privato:
è l'erogazione dell'acqua in tutti gli
altri casi che non siano di pubblica utilità
17. Fornitura per uso pubblico:
è l'erogazione dell'acqua a scopi di pubblica
utilità
18. Indennizzo automatico: è
un importo che è riconosciuto all'utente
nel caso in cui il gestore non rispetti gli standard
di qualità dichiarati nella Carta del Servizio
Idrico Integrato, là dove previsto dalla
stessa Carta
19. Lettura del contatore: è
la rilevazione da parte del gestore, dei dati
espressi dal totalizzatore numerico del contatore
al fine di consuntivare i consumi dell'utente
20. Limitatore di portata: apparecchiatura
in grado di limitare i consumi istantanei e/o
giornalieri
21. Livello di pressione: misura
della forza unitaria impressa all'acqua all'interno
della conduttura espressa in atmosfere
22. Metro cubo:
è l'unità di misura dell'acqua ed
è equivalente a 1.000 litri
23. Nicchia: cavità praticata
nello spessore di un muro per l'alloggiamento
ed il riparo del contatore e dei rubinetti d'intercettazione
24. Perdita occulta: è
un guasto che interviene a valle del misuratore
d'utenza e che porta alla dispersione della risorsa
idrica quando il guasto stesso non sia rilevabile
con la normale cura del buon padre di famiglia
25. Portata istantanea: misura
della quantità d'acqua che passa nell'unità
di tempo
26. Pozzetto: manufatto che
consente l'accesso ad apparecchiature interrate
27. Presa stradale: derivazione
d'allacciamento dalla condotta principale
28. Preventivo: è la
valorizzazione economica del corrispettivo a carico
del richiedente per la realizzazione, modifica
o sostituzione dell'impianto di competenza del
gestore o per altri interventi del gestore a seguito
di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato
alla prestazione, e la determinazione del programma
temporale dei lavori da eseguire da parte del
gestore
29. Punto di consegna:
a) Per utenze singole, è rappresentato
dal contatore posto di norma al limite tra proprietà
pubblica e privata
b) Per utenze raggruppate servite da un unico
misuratore, è rappresentato dal contatore
posto di norma al limite tra proprietà
pubblica e privata
c) Per condomini esistenti, serviti da un'unica
presa, e contatori divisionali posti all'interno
del condominio con contratti singoli e sprovvisti
di contatore generale, il punto di consegna deve
intendersi rappresentato dal limite tra proprietà
pubblica e privata
d) Per condomini serviti da un'unica presa, e
contatori divisionali posti all'interno del condominio
con contratti singoli e provvisti di contatore
generale al quale non risulta associato alcun
contratto, il punto di consegna deve intendersi
rappresentato dal contatore generale posto di
norma al limite tra proprietà pubblica
e privata
e) Per condomini serviti da un'unica presa, e
contatori divisionali posti all'interno del condominio
con contratti singoli e provvisti di contatore
generale al quale risulta associato un contratto
intestato al condominio, il punto di consegna
deve intendersi rappresentato dal contatore generale
posto di norma al limite tra proprietà
pubblica e privata
30. Riattivazione: è
il ripristino dell'alimentazione del punto di
consegna che pone fine alla disattivazione della
fornitura o alla sospensione della stessa effettuata
dal gestore per uno dei motivi di sospensione
di cui al presente Regolamento
31. Ripartizione dei consumi:
è la suddivisione fra i vari utilizzatori
della risorsa idrica consumata, (e dei relativi
costi) rilevata da un contatore, posto a servizio
di più unità immobiliari sprovviste
di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente
con il gestore del servizio
32. Sigillo di garanzia: segno
materiale che si appone sulle apparecchiature
al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni
33. Sospensione della fornitura:
è la temporanea chiusura nell'erogazione
della risorsa idrica
34. Sportello: apertura attraverso
la quale si può accedere alla nicchia ed
alle apparecchiature ivi allocate
35. Subentro nel contratto di fornitura:
si ha subentro nel contratto di fornitura quando
interviene una causa che porta alla successione
nel contratto stesso
36. Tipologia d'utenza: è
la categoria che è attribuita ad ogni contratto
di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende
effettuare della risorsa idrica
37. Titolare del contratto di fornitura:
è la persona fisica o giuridica cui è
intestato il contratto di fornitura e che quindi
gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli
obblighi previsti nel presente Regolamento
|
| Art. 3 - SISTEMA
DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA (FORNITURA DELL'ACQUA)
|
La fornitura
dell'acqua è di norma effettuata a deflusso
libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore).
Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait
con o senza contatore nei casi d'usi occasionali
e con durata limitata (spettacoli viaggianti,
feste popolari, etc.).
Il Gestore garantisce che l'acqua erogata ha
caratteristiche chimiche ed igienico-sanitarie
tali da classificarla idonea al consumo umano
secondo le vigenti norme. Possono essere altresì
concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di
volta in volta, forniture d'acqua non potabile
o comunque per usi per la quale non è richiesta
la caratteristica di potabilità. Tali forme
e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti
dall'utente nel contratto di fornitura.
|
| |
In questa
sezione sono disciplinati gli aspetti principali
relativi al contratto di fornitura, al sistema
e alle diverse tipologie di fornitura nonchè
ai diversi tipi di usi dell'acqua. In particolare
si applicano le seguenti disposizioni.
|
| Art. 4 - PERFEZIONAMENTO
DEL CONTRATTO |
Indipendentemente
da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento
e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi
relativi, i contratti di fornitura dell'acqua
(vedi allegato in facsimile) sono intestati come
segue:
a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad
un singolo appartamento può essere intestato
al proprietario dell'immobile o alla persona fisica
o giuridica che detiene od occupa con titolo,
da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà, l'immobile entro il quale
deve essere utilizzato il servizio;
b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad
un immobile composto da più appartamenti
è intestato come segue:
- Nel caso in cui vi sia una fruibilità
dell'utenza da parte di più utilizzatori,
il contratto dovrà essere stipulato da
uno solo dei fruitori, su delega scritta degli
altri, che saranno comunque tenuti in solido per
quanto dovuto in dipendenza della fornitura del
servizio;
- In caso di Condomini regolarmente costituiti
il contratto di fornitura sarà sottoscritto
dall'Amministratore di condominio o, comunque,
da persona allo scopo delegata dall'amministratore
stesso; tutti i condomini saranno solidalmente
responsabili del pagamento delle somme dovute
a fronte delle somministrazioni effettuate;
c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per
uso cantiere è intestato all'impresario
edile o al proprietario della costruzione. Tale
contratto termina con la fine dei lavori di costruzione
e in ogni caso alla scadenza della concessione,
e dovrà essere cessato o sostituito da
un nuovo contratto, da intestare come indicato
alle precedenti lettere a) e b) e seguendo le
disposizioni successive.
Al momento della firma del contratto per la fornitura
dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire
un valido documento di riconoscimento.
Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla
stipula d'apposito contratto, con l'osservanza
delle norme di cui al presente regolamento.
L'allacciamento non potrà essere eseguito
nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento
dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui
l'utente non abbia accettato il preventivo.
Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali
inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.
|
| Art.
5 - VOLTURAZIONE |
Si ha voltura
dell'utenza idrica quando il titolare del contratto
di cui all'articolo precedente, rescinde il contratto
stesso e a lui subentra contestualmente un nuovo
soggetto oppure trattandosi dello stesso soggetto
cambiano una o più condizioni contrattuali.
L'utente ha altresì l'obbligo di comunicare
al Gestore ogni variazione nella titolarità
dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare
della fornitura.
Il nuovo soggetto possessore dell'immobile, che
vuole continuare ad usufruire del servizio idrico
deve sempre stipulare un nuovo contratto a suo
nome.
In caso di omessa comunicazione della variazione
predetta risponderanno in solido degli obblighi
contrattuali sia i nuovi utenti di fatto che il
precedente utente; resta ferma per il gestore
la facoltà di procedere alla sospensione
della fornitura.
I nuovi titolari dell'utenza sono tenuti inoltre
al pagamento dei bolli, del deposito cauzionale
come previsto all'Art 2 punto 7, del corrispettivo
stabilito dal tariffario per diritti di voltura
e di quant'altro dovuto (vedi allegato).
La voltura dell'utenza idrica decorre dalla data
di stipula del nuovo contratto da parte del nuovo
utente.
|
|
Art. 6 - DURATA DEL CONTRATTO E SUA DISDETTA |
I contratti
per la fornitura dell'acqua hanno come scadenza
il 31 dicembre dell'anno di stipula e sono rinnovati
tacitamente d'anno in anno, salvo disdetta, con
almeno un mese di preavviso, o pattuizioni diverse
per casi particolari, che dovranno essere esplicitamente
indicate sul contratto stesso, in deroga alle
norme generali.
Gli utenti che intendono recedere dal contratto
di fornitura dell'acqua, devono darne comunicazione
scritta, oppure rivolgendosi agli uffici preposti,
citando il numero d'utenza o quei dati che possano
inequivocabilmente far individuare l'utenza stessa
e dichiarando la lettura finale del contatore.
La disdetta comporta la rimozione del contatore
entro gli standard di qualità previsti,
il pagamento del corrispettivo previsto dal tariffario
per i diritti di chiusura e la cessazione del
rapporto contrattuale, con l'emissione dell'ultima
fattura a saldo dei consumi fino al giorno della
chiusura del contatore e la restituzione della
cauzione in assenza dei debiti pregressi.
Il Gestore deve essere messo in condizione di
operare la disattivazione, pertanto, nel caso
in cui il contatore non sia ubicato esternamente
alla proprietà privata e/o in ogni caso
in posizione accessibile il recedente dal contratto
deve garantire l'accesso al contatore al personale
del gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra,
annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà
di disdetta espressa dall'utente, che rimane titolare
dell'utenza e quindi responsabile d'eventuali
consumi e/o danni da chiunque causati.
Il titolare di un'utenza deve comunicare il recesso
dal contratto di fornitura quando si trasferisce
o lascia ad altri il possesso o la detenzione,
a qualsiasi titolo dell'immobile. La mancata comunicazione
comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore
del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
|
| Art.
7 - SUBENTRO NEL CONTRATTO DI FORNITURA |
| Si ha subentro
nel contratto di fornitura nei casi in cui la
legge consente la successione nel contratto.
L'istituto del subentro è riservato al
coniuge o altro erede convivente alla data dell'evento
costituente presupposto del subentro stesso.
Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi
del precedente intestatario; dovrà, comunque,
provvedere alla stipula di un nuovo contratto ed
al pagamento esclusivamente dell'imposta di bollo
ad esso relativa. |
|
Art. 8 - RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA |
L'utente
interessato alla riattivazione di un'utenza idrica,
precedentemente cessata per disdetta o per morosità,
dovrà provvedere alla stipulazione di un
nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché
al pagamento dei relativi bolli, del deposito
cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario
per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.
Il contratto decorre, ai fini della fatturazione,
dalla data di riapertura del misuratore.
Se il punto di allacciamento si trova all'interno
della proprietà privata, deve essere spostato
al limite tra la proprietà pubblica e quella
privata, in luogo accessibile dal gestore.
|
|
Art. 9 - TIPI DI USO |
Le forniture
si distinguono in:
- Forniture per uso pubblico;
- Forniture per uso privato.
Tale ultima tipologia si suddivide nelle seguenti
categorie contrattuali:
a) Utenza civile - è considerata tale, ai fini del presente regolamento, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e.
b) Utenza produttiva – rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere.
c) Utenza per allevamento - rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per l'abbeveramento del bestiame.
Per tutte le tipologie d’uso e categorie contrattuali è vietato l’utilizzo dell’acqua potabile per il riempimento di piscine, salvo autorizzazione espressa dell’Azienda. È inoltre vietato l’uso di acqua potabile per il lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.
L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuato sulla base dell'uso prevalente. A tale scopo l'utente dovrà sottoscrivere una dichiarazione da cui si evinca la prevalenza d'uso. Nel caso prevalga l'uso civile i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse, dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.
All’interno della categoria contrattuale Utenza Civile (sub a) si distinguono infine due classi tariffarie:
- Domestica 1 – da applicarsi agli utenti che dimostrino un titolo di residenza presso l’abitazione ove si presta la fornitura;
- Domestica 2 – da applicarsi alle altre utenze non rientranti nella Domestica 1.
Nel caso di utenze civili, alla stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l’utenza in base alla classe contrattuale indicata dall’utente, salvo presentazione entro 6 mesi di opportuna certificazione (es.: certificato di residenza) comprovante la classe contrattuale dichiarata. Il Gestore avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica 2 a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualora l’utente non fornisca entro il termine previsto la relativa certificazione.
Le forniture sono regolate dalle presenti norme e dalle condizioni speciali che, di volta in volta, possono essere fissate nei relativi contratti per la fornitura d'acqua potabile.
Ad ogni tipologia d'utenza sopra individuata saranno applicati i criteri tariffari di volta in volta stabiliti dalla competente Autorità d'Ambito.
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FORNITURE
PER USO PUBBLICO |
| Art.
10 - IMPIANTI PER USO PUBBLICO |
Gli impianti
idrici per uso pubblico sono quelli destinati
al soddisfacimento di necessità idriche
di carattere comune, per le esigenze connesse
ad una collettività cittadina.
Sono pertanto considerati impianti d'uso pubblico:
gli edifici e gli impianti comunali, provinciali,
regionali e dello Stato destinati a pubblici servizi,
e quelli ai quali le Amministrazioni suddette
abbiano attribuito finalità di pubblica
utilità e gestiti direttamente dalle stesse
o affidati a Società senza fini di lucro
riconosciute dalle stesse Amministrazioni.
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Art.
11 - REALIZZAZIONE D'ALLACCIAMENTI PER USO PUBBLICO,
MISURAZIONE DEI PRELIEVI D'ACQUA E RELATIVA FATTURAZIONE |
La realizzazione
degli impianti di cui al precedente art.10,
è eseguita dal Gestore su richiesta ed
a spese dei Comuni, delle province, delle regioni
e dello Stato.
Tutti gli allacciamenti, e le prese d'acqua eseguite
dietro richiesta dei Comuni, per il soddisfacimento
delle loro necessità idriche sono realizzati
a fronte della stipula di un normale contratto
di fornitura.
I consumi stessi sono di norma misurati da contatori
ed eccezionalmente, per allacciamenti provvisori,
in caso di manifestazioni, fiere, sagre, etc.
saranno conteggiati a forfait.
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| Art.
12 - PRELIEVI ABUSIVI DALLE UTENZE PER USO PUBBLICO
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È
fatto rigoroso divieto:
a) Di prelevare acqua dalle fontanelle pubbliche
per usi diversi dall'alimentazione e comunque
applicando alle bocche delle fontane, dei fontini
e dei fontanelli tubi di gomma o d'altro materiale
equivalente, allo scopo di convogliare acqua;
b) Di prelevare acqua dalle bocche d'innaffiamento
stradale e dei pubblici giardini nonché
di lavaggio delle fognature, se non dalle persone
a ciò autorizzate per gli usi cui tali
prese sono destinate;
c) Di prelevare acqua dagli idranti antincendio
installati nelle strade se non per spegnimento
d'incendi. Il prelievo per uso antincendio è
consentito anche dagli impianti elencati alle
precedenti lettere a) e b).
Nei casi in cui sia riscontrata una particolare
gravità, sarà proceduto alla denuncia
del fatto all'autorità competente.
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FORNITURE
PER USO PRIVATO |
| In questa sezione
si dettano le norme relative all'instaurazione del
rapporto di utenza. |
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Art. 13 - SOGGETTI LEGITTIMATI ALLA RICHIESTA |
La legittimazione
a richiedere l'instaurazione del rapporto di fornitura
di acqua appartiene al proprietario dell'immobile
o alla persona fisica o giuridica che detiene od
occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile
entro il quale deve essere utilizzato il servizio.
Per le richieste d'allacciamento ad edifici ancora
allo stato di progetto, deve essere presentata una
planimetria della zona nella quale sorgerà
la nuova costruzione, in scala 1/2000, dalla quale
risulti con esattezza l'ubicazione della futura
costruzione, ed una pianta del fabbricato, in scala
non inferiore a 1/100, sulla quale sia possibile
indicare l'esatta posizione dell'allacciamento e
la posizione del contatore, concordata tra Gestore
e richiedente.
Tali elaborati grafici potranno essere forniti anche
su supporto informatico in formato dwg o dxf.
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Art. 14 - RICHIESTA |
La richiesta d'allacciamento alla rete idrica deve essere redatta su apposito modulo, predisposto dal Gestore e sottoscritto dal richiedente; la richiesta potrà essere avanzata anche telefonicamente al numero di linea verde aziendale (Call Center), e sottoscritta per accettazione, da chi ha titolo o da persona espressamente delegata, al momento della redazione del preventivo di spesa.
Alla richiesta d'allacciamento, dovranno essere allegati da parte del richiedente i documenti indicati nel modulo della richiesta stessa necessari in base alle disposizioni vigenti.
La richiesta di allacciamento dovrà essere effettuata compilando l'apposito modulo (vedi allegato).
Di norma sarà stipulato un singolo contratto di fornitura per ogni unità immobiliare. Ove lo richiedano particolari esigenze tecniche ed economiche può essere realizzato un allacciamento con la posa di un contatore generale, posto al limite fra la proprietà pubblica e privata, atto a servire più unità immobiliari situate in uno stesso immobile o in immobili vicini. In particolare nel caso di nuove forniture che di fatto risultano essere riattivazioni di utenze già esistenti e debbano sostenere un onere tale da non giustificare l’esigenza di adeguarsi alle disposizioni generali, anche a seguito di positiva valutazione da parte dell’Autorità, si potrà derogare a tale norma.
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Art. 15 - DIRITTO DI RIFIUTO O REVOCA DELLA
FORNITURA |
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Nel caso di richiesta d'allacciamento alla rete
idrica per uso diverso da quello domestico, è
facoltà del Gestore di rifiutare lo stesso
o di revocare la fornitura già concessa,
in qualsiasi momento, ove si verifichino condizioni
eccezionali d'erogazione o di servizio, o sorgano
gravi motivi valutati insindacabilmente dal Gestore
stesso. Il Gestore per servire utenze diverse da
quelle domestiche, che richiedono portate o forniture
considerate dalla stessa elevate, può concedere
il servizio con la stipula di un contratto di fornitura
“limitato ed interrompibile”. Le condizioni d'esercizio
offerte dal Gestore possono prevedere limiti di
portata istantanea e periodi nei quali la fornitura
può essere sospesa.
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Art. 16 - PREVENTIVO |
A
seguito della richiesta d'allacciamento, e d'ogni
richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo
a carico del richiedente il Gestore provvederà
ad effettuare un preventivo economico-tecnico
dei lavori necessari che sarà consegnato
al richiedente stesso. Nel preventivo saranno
indicati i corrispettivi richiesti, le modalità
tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti
necessari da parte del richiedente e la documentazione
che lo stesso dovrà fornire, anche per
accedere all'eventuale firma del contratto di
fornitura, la stima dei tempi previsti per la
concessione delle autorizzazioni eventualmente
necessarie per l'esecuzione del lavoro. I tempi
massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori
sono indicati nella Carta del Servizio Idrico
Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo
massimo, è previsto un indennizzo automatico
a favore del richiedente, così come meglio
specificato nella summenzionata Carta del Servizio
Idrico Integrato.
Il preventivo consegnato ed accettato dal richiedente
ha una validità di 3 mesi; trascorso tale
termine il preventivo eseguito perde di validità
e la richiesta deve essere reiterata.
Nessun altro onere non indicato nel preventivo
potrà essere richiesto successivamente
al richiedente per la prestazione preventivata.
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Art. - 17 PRELIEVI ABUSIVI |
È
fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente
l'acqua dalla rete idrica cittadina dei comuni aderenti
ad ACQUE S.p.A..
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte
del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente
autorizzati dal Gestore.
I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti
per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura.
È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni
anche parzialmente diverse da quelle dichiarate
e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati
abusivi.
Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente
alla stipulazione del contratto, delle normative
d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro
dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà
essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel
caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà
provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto
di fornitura, adeguato alle diverse condizioni,
a spese dell'utente.
Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno
assoggettati al pagamento della penalità
prevista dall'art.
49 del presente regolamento, salvo la facoltà
del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo
di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà,
ove possibile, data comunicazione all'utente.
I prelievi abusivi, compreso l'uso improprio delle
prese antincendio, - oltre che determinare l'applicazione
della penalità di cui al comma precedente
– saranno fatturati alla tariffa più alta
in vigore al momento della loro fatturazione, moltiplicata
per dieci.
In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio,
determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso
adeguatamente giustificati, la penalità e
la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno
applicate. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano
ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti
a norma di legge.
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. - 18 DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA |
| È
fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata
dal Gestore. L'accertamento del fatto comporta l'immediata
risoluzione del contratto di fornitura per colpa
dell'utente e il pagamento di una penale di cui
al successivo art.
49 del presente regolamento.
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Art. 19 - REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E
FORNITURA SU STRADE |
| Nelle
strade e piazze classificate comunali |